Revoca del contributo pubblico qualificabile come annullamento d’ufficio soggetta al termine decadenziale (Cons. Stato n. 9771 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che ritira un finanziamento pubblico concesso in assenza dei presupposti previsti dalla normativa, ovvero in ritenuta violazione di legge, non è revoca né atto di decadenza accertativa, ma annullamento in autotutela, e soggiace al termine decadenziale dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Non integra revoca il provvedimento adottato senza motivi di pubblico interesse, senza mutamento della situazione di fatto e senza inadempimenti successivi del beneficiario. Il superamento del termine, nella specie di dodici mesi, è ammesso solo in presenza di falsa attestazione frutto di condotta penalmente rilevante accertata in sede penale, oppure di erroneità dei presupposti non imputabile all’Amministrazione e ascrivibile esclusivamente al dolo della parte. La preesistenza della documentazione attestante gli elementi poi contestati fonda un affidamento tutelabile in capo al beneficiario.
Il Fatto
Una parrocchia otteneva dal Ministero della Cultura un finanziamento di oltre 714.000 euro per il completamento di una struttura destinata a sala cinematografica, ai sensi del DPCM 4 agosto 2017 sul potenziamento delle sale. Dopo l’assegnazione e l’erogazione di una prima tranche, il Ministero adottava un provvedimento qualificato come revoca, rilevando che i lavori erano iniziati nel 2015 e che l’edificio preesisteva in parte al contributo, in contrasto con la destinazione della misura alla riattivazione di sale chiuse e dismesse.
La parrocchia impugnava l’atto. Il TAR Veneto accoglieva il ricorso, qualificando il provvedimento come annullamento in autotutela e ravvisando la violazione del termine dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il Ministero proponeva appello, sostenendo la natura di decadenza accertativa e la mancanza di un affidamento incolpevole. La domanda cautelare di sospensione della sentenza veniva respinta.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la qualificazione dell’atto. Il provvedimento impugnato si fonda su un documento già esistente agli atti, anteriore al decreto di concessione, e su una rivalutazione degli elementi già positivamente vagliati. Da ciò deriva che l’atto, benché denominato revoca, non ha natura revocatoria: mancano i motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto e gli inadempimenti successivi.
La Corte ribadisce il criterio distintivo. Il provvedimento di decadenza accertativa presuppone l’accertamento dell’inosservanza di obblighi assunti dal beneficiario durante il rapporto. Quando invece il finanziamento è stato concesso in ritenuta violazione di legge o in assenza dei presupposti, l’atto che ne prende atto e ritira il beneficio è annullamento in autotutela. La circostanza che una più attenta verifica abbia contestato ex post la conformità alle regole di assegnazione conferma, e non esclude, l’esercizio del potere di autotutela, con il relativo termine.
Quanto alla decorrenza, il Collegio richiama il proprio orientamento (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 849; Consiglio di Stato, sez. VI, 9 marzo 2022, n. 1704): il superamento del termine, portato dal 2021 a dodici mesi, è consentito in caso di falsa attestazione penalmente rilevante accertata in sede penale, oppure di erroneità dei presupposti non imputabile all’Amministrazione e riferibile esclusivamente al dolo della parte. Sul piano fattuale, tuttavia, difetta la prova della non veritiera prospettazione: manca un accertamento penale e il Ministero non ha neppure formulato denuncia. Il ritiro si fonda sugli stessi elementi già posti a base della domanda accolta, non sulla loro falsità.
La Corte respinge anche il terzo motivo. La carenza di un affidamento tutelabile è presupposto dell’autotutela, da esercitarsi entro il termine finale, che nella specie risulta violato. La preesistenza della documentazione attestante gli elementi poi contestati fa anzi propendere per l’effettiva sussistenza dell’affidamento di chi, tre anni prima, aveva ottenuto il finanziamento per consistenti lavori.
L’appello è pertanto respinto, con assorbimento dei motivi riproposti e compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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