Revoca nulla osta per difetto asseverazione: onere datore e poteri ispettivi (TAR Lombardia n. 296 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingressi per lavoro subordinato, la revoca del nulla osta è legittima quando il datore di lavoro ometta di produrre, unitamente alla richiesta di assunzione, l’asseverazione prescritta dall’art. 24-bis, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e richiamata dall’art. 22, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998. L’onere documentale grava esclusivamente sul datore di lavoro e non è sostituibile da un’attività di accertamento officiosa dell’Amministrazione. I poteri ispettivi dell’art. 24-bis, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 servono a verificare la correttezza delle dichiarazioni rese e non a colmare l’inerzia del privato. Il richiamo all’art. 17, comma 1, legge n. 241/1990 è inconferente, non trattandosi di valutazione tecnica interna al procedimento. Il preavviso di revoca, comprensibilmente motivato, è trasfuso nel provvedimento conclusivo.
Il Fatto
Una società chiede l’annullamento di tre revoche disposte il 16 ottobre 2023, con le quali lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha ritirato altrettanti nulla osta al lavoro subordinato, già rilasciati ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022. Le revoche si fondano sulla mancata produzione dell’asseverazione e degli ulteriori elementi necessari all’istruttoria, tra cui l’indicazione della sistemazione alloggiativa e la prova della capacità reddituale.
La società sostiene che la documentazione alloggiativa sarebbe già stata protocollata e ritenuta idonea dal Comune e che l’Amministrazione avrebbe potuto acquisire d’ufficio l’asseverazione. Lamenta inoltre eccesso di potere e difetto di motivazione, per non avere lo Sportello esercitato i poteri ispettivi e per non avere indicato gli elementi ostativi posti a base della revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la regolarità della notificazione. Le precedenti ordinanze avevano chiesto il deposito, in formato digitale, della ricevuta completa di consegna del messaggio PEC, comprensiva degli allegati. La parte si è limitata a depositare la sola ricevuta in pdf, elencando peraltro gli allegati mancanti. La notifica deve quindi ritenersi non dimostrata e, dunque, inesistente.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina: l’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 e, a regime, l’art. 22, commi 5-bis e seguenti, d.lgs. n. 286/1998 prevedono che al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi consegua la revoca del nulla osta e del visto.
Quanto all’asseverazione, la Corte è netta: solo il datore di lavoro è onerato della sua produzione. Non si tratta di valutazione interna al procedimento, spettante a strutture tecniche dell’Amministrazione, sicché il richiamo all’art. 17, comma 1, legge n. 241/1990 è privo di attinenza. Per la stessa ragione, nessun obbligo motivazionale riguardava la scelta di non avvalersi dei poteri ispettivi dell’art. 24-bis, comma 4, d.lgs. n. 286/1998: essi verificano la correttezza delle dichiarazioni e non colmano l’inerzia del privato.
Il Tribunale ribadisce che la documentazione prescritta dall’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, non limitata all’asseverazione, non è stata trasmessa neppure dopo il preavviso di revoca, la cui motivazione è comprensibile e trasfusa nel provvedimento conclusivo. L’asseverazione formata solo il 13 dicembre 2023 è tardiva e irrilevante. Anche a volerne valutare il contenuto, essa indica come unico indice positivo il volume d’affari, senza l’annualità e trascurando gli ulteriori elementi dell’art. 24-bis, comma 2.
In conclusione, il difetto dei documenti che spettava al datore di lavoro produrre ha legittimamente condotto alla revoca impugnata. Il ricorso è dichiarato inammissibile e nulla si dispone sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.
Nota della Redazione
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