Ottemperanza per la carta del docente e diniego delle astreintes (TAR Lombardia n. 3108 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso il mancato riconoscimento della carta del docente è ammissibile decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza passata in giudicato. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, unitamente alla eccezionale mole di contenzioso seriale, integra le “altre ragioni ostative” che rendono manifestamente iniqua la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, notificata all’amministrazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere la carta del docente in favore del ricorrente per un importo determinato relativo a un anno scolastico. Sul pronunciamento si era formato il giudicato.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la parte interessata proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento e chiedendo l’esecuzione coattiva della decisione. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, senza documentare alcun adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, decorrente dalla notifica della sentenza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’esistenza del giudicato e la mancata deduzione dell’avvenuto pagamento da parte dell’amministrazione hanno condotto all’accoglimento, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di 90 giorni per l’accredito delle somme.
Il Collegio ha altresì nominato fin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che avrebbe operato senza diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
La domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora è stata invece respinta. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il TAR ha rilevato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. esclude l’applicazione delle astreintes in presenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella già disposta nomina del commissario e nella manifesta iniquità di una sanzione, considerata l’eccezionale mole di contenzioso seriale relativo alla carta elettronica del docente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario, con liquidazione contenuta in ragione della natura seriale della questione, in conformità alla giurisprudenza citata del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
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Nota della Redazione
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