Improcedibile il ricorso contro il calendario delle esercitazioni militari cessato prima della decisione (TAR Sardegna n. 694 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso avverso un provvedimento che abbia cessato di produrre effetti prima della decisione. L’utilità derivante dall’eventuale annullamento deve essere riferita all’atto impugnato e non a futuri ed eventuali atti, in quanto l’effetto conformativo può manifestarsi solo nel momento del riesercizio del potere. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.). La domanda di condanna all’esecuzione della valutazione di incidenza ambientale, se connessa all’impugnazione di un atto ormai improduttivo di effetti, non è idonea a fondare la persistenza dell’interesse alla decisione.
Il Fatto
L’associazione ricorrente, riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986, ha impugnato il calendario delle esercitazioni militari in Sardegna per il primo semestre del 2024, approvato dal Ministero della Difesa ex art. 322, comma V, del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare). La ricorrente ha dedotto la violazione del principio di precauzione e l’eccesso di potere, lamentando la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) per le attività addestrative svolte in aree S.I.C. e Z.P.S., come il poligono di Capo Teulada e quello di Capo Frasca, nonché l’assenza di prescrizioni e la mancata delocalizzazione delle attività fuori dai confini delle aree protette. Il Ministero della Difesa si è costituito, eccependo la nullità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha dichiarato il ricorso improcedibile, in via assorbente, per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato disciplinava esclusivamente le esercitazioni militari del primo semestre del 2024, periodo ormai decorso alla data dell’udienza di discussione, con conseguente definitiva cessazione dei suoi effetti giuridici.
Richiamando la propria giurisprudenza in materia di impugnazione dei piani venatori annuali, la Sezione ha precisato che l’utilità dell’eventuale annullamento non può essere riferita a futuri ed eventuali atti, poiché l’effetto conformativo del giudicato si manifesta solo nel momento in cui il potere viene nuovamente esercitato, nell’ambito della stessa vicenda amministrativa. È stato, inoltre, evidenziato il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., a tenore del quale il giudice non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, e che il mero interesse alla conoscenza della legittimità di un atto che ha cessato di produrre effetti non integra l’interesse alla decisione.
Il TAR ha infine escluso che la domanda di condanna all’esecuzione della VINCA potesse fondare la persistenza dell’interesse, in quanto tale domanda risulta connessa all’impugnazione di un atto ormai improduttivo di effetti, e la ricorrente è comunque, in via autonoma, priva di legittimazione rispetto alla stessa. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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