VINCA comunale dovuta ma motivazione assente sullo studio di incidenza (TAR Sicilia n. 2175 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di incidenza ambientale costituisce espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo quando l’istruttoria manchi o sia inadeguata. Nei siti della Rete Natura 2000 la competenza a effettuare la VINCA sui singoli progetti spetta al Comune nel cui territorio insiste il sito, salvo che l’intervento interessi, anche parzialmente, un sito marino, evenienza che radica la competenza regionale. L’art. 5 d.P.R. n. 357/1997 e il D.A. n. 36/2022 impongono al Comune di acquisire lo studio di incidenza, informare il Dipartimento regionale dell’Ambiente e concludere il sub-procedimento con una valutazione espressa. La sola emanazione del permesso di costruire non vale a desumere tacitamente la valutazione di incidenza.

Il Fatto

Un’associazione ambientalista impugna il permesso di costruire rilasciato dal Comune per il restauro e il consolidamento di fabbricati ricadenti in un lotto costiero, oltre al nulla osta regionale sul demanio marittimo. L’area è compresa nel sito di importanza comunitaria terrestre e prospiciente a un sito marino, nella zona dell’area marina protetta.

La ricorrente deduce la violazione del divieto di edificazione nella fascia dei 150 metri dal mare, la qualificazione dei manufatti come ruderi e la mancata effettuazione della VINCA. Comune e società titolare del titolo eccepiscono la tardività del ricorso; la Regione e il Consorzio dell’area marina si costituiscono, il secondo a sostegno dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività. Quando si contesta l’an dell’edificazione, il dies a quo decorre dall’inizio dei lavori; chi eccepisce la tardività è onerato di provare, anche in via presuntiva, l’anteriore conoscenza del provvedimento. L’istanza di accesso agli atti risulta presentata il 19 marzo 2023 e il ricorso straordinario notificato il 17 luglio 2023, entro il termine.

Nel merito, i motivi sulla destinazione d’uso, sulla consistenza dei manufatti e sul divieto dei 150 metri sono rigettati. Rileva l’art. 15, primo comma, lett. a), L.R. n. 78/1976, che consente la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi. I fabbricati erano accertabili nei loro elementi essenziali: la planimetria allegata all’atto di acquisto e la documentazione fotografica ne evidenziano consistenza e ingombro planovolumetrico, con pareti perimetrali in muratura. Il richiamo è a Cons. Stato n. 1761 del 2022 e a CGARS n. 657 del 2023.

È invece parzialmente fondato il motivo sulla VINCA. Secondo il D.A. n. 36/2022, la competenza regionale per i siti marini presuppone che il progetto interessi il sito marino “anche parzialmente”, locuzione da intendere come collocazione dell’intervento, almeno in parte, entro il perimetro. Poiché l’area è interna al solo sito terrestre, la competenza spetta al Comune, che ha legittimamente informato il Dipartimento regionale, non essendo ancora istituita la riserva naturale.

Il Comune non ha però rispettato l’iter: ha acquisito lo studio di incidenza e richiesto il parere regionale, senza esprimere alcuna valutazione sullo studio e senza dare conto dell’esito del sub-procedimento. La valutazione non può desumersi tacitamente dal rilascio del titolo, perché ciò sottrarrebbe l’atto a ogni sindacato, nemmeno estrinseco, sul difetto di istruttoria.

Il quinto motivo è infondato in fatto, essendo il progetto corredato da studi geologici e geotecnici. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento del permesso e obbligo per il Comune di concludere il procedimento previo espletamento della VINCA. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *