Sbarra mobile senza titolo e ordine di demolizione sorretto da motivazione sintetica (TAR Puglia n. 376 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato e non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla individuazione e qualificazione degli abusi. Il potere sanzionatorio si esercita anche quando il manufatto sia stato realizzato in forza di un titolo edilizio che non lo contempla, perché il titolo non estende la propria efficacia oltre l’intervento assentito. Grava su chi contesta la legittimità dell’opera l’onere di provare la sussistenza del titolo: la mera asserzione difensiva, priva di riscontro documentale, non è sufficiente. Restano assorbite le censure relative al provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della SCIA quando le opere da essa autorizzate siano già state rimosse spontaneamente.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore di un complesso residenziale, impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una sbarra mobile e di dissuasori posti a chiusura di una traversa stradale, sul presupposto dell’uso pubblico della strada e dell’assenza di titolo edilizio. Impugna inoltre le note presupposte, tra cui la dichiarazione di inefficacia della SCIA rilasciata nel 2012 e la comunicazione ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001.

Il ricorso si fonda su due ordini di censure: violazione dei principi di buona amministrazione e difetto di istruttoria e motivazione; illegittimità della declaratoria di inefficacia della SCIA. Il TAR accoglie l’istanza cautelare e sospende l’efficacia dell’ingiunzione, fissando l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le doglianze sulla titolarità del titolo edilizio. La SCIA invocata dal ricorrente riguarda, secondo la documentazione in atti, i soli paletti dissuasori fissi e mobili, opere che il ricorrente ha rimosso spontaneamente, come attestato dalla relazione di servizio della Polizia Municipale e confermato dalle riproduzioni fotografiche.

Quanto alla sbarra mobile elettronica, la legittimità dell’allocazione è rimasta una mera asserzione difensiva, priva di riscontro probatorio. Il ricorrente non ha offerto elementi idonei a dimostrare il titolo, e la SCIA non può essere estesa per relationem a un manufatto che non contemplava. Il Collegio sottolinea come il titolo edilizio non copra interventi diversi da quelli assentiti.

Superato il profilo del titolo, il TAR affronta il dedotto difetto di motivazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI n. 6404 del 2023), il Collegio ribadisce che l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato: non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi. Nel caso concreto, l’atto individua le opere, le qualifica come abusive e dà conto del difetto di titolo, risultando pertanto sufficientemente motivato.

Il Collegio dichiara poi non pertinenti le contestazioni sull’uso pubblico o privato della strada. Alcune opere sono state rimosse spontaneamente; altre, la sbarra mobile, necessitavano di un titolo edilizio che è mancato. La qualificazione della strada recede dinanzi all’accertamento dell’abuso edilizio, che fonda autonomamente il potere sanzionatorio.

Restano assorbite le censure avverso il provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della SCIA, poiché le opere con essa autorizzate sono state rimosse spontaneamente, con venir meno dell’interesse. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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