L’ottemperanza non impone la qualificazione delle aree come giacimenti (TAR Toscana n. 1267 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che annulla la classificazione di un’area come giacimento potenziale ha portata essenzialmente demolitoria e non conformativa. Esso elimina la previsione ritenuta affetta da difetto di istruttoria, ma non impone all’amministrazione di qualificare le aree come giacimenti, né preclude la riedizione del potere pianificatorio. La riedizione del potere resta rimessa alla discrezionalità regionale, che deve muovere dal quadro conoscitivo e dalle evidenze documentali valorizzate in sede giurisdizionale. Ne consegue che gli atti di avvio della variante al piano cave e le misure di salvaguardia comunali non sono nulli per elusione del giudicato, ove ne costituiscano attuazione e non ne contraddicano il contenuto. Il ricorso per ottemperanza è pertanto infondato quando pretenda di attribuire al giudicato una portata maggiore di quella effettiva.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza TAR Toscana n. 719/2022, confermata da Cons. Stato n. 4159/2024, che aveva annullato la parte del Piano Regionale Cave del 2020 con cui due aree di sua proprietà erano state classificate come “giacimenti potenziali”. Dopo quel giudicato la Regione ha avviato il procedimento di variante al piano e il Comune ha introdotto una norma di salvaguardia che sospendeva le autorizzazioni estrattive in attesa dell’adeguamento.

La ricorrente chiede la declaratoria di nullità degli atti di avvio della variante e della pianificazione comunale, la sostituzione dell’annullata previsione con la qualificazione delle aree come giacimenti, l’ordine di approvazione del piano attuativo e il risarcimento dei danni. Regione e Comune eccepiscono inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sulla portata del giudicato. La previsione di giacimento potenziale è stata annullata perché l’istruttoria regionale non aveva evidenziato elementi idonei a giustificare la classificazione, non perché emergesse la necessità di qualificare le aree come giacimenti. Il giudicato ha quindi natura demolitoria.

Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che nessun effetto conformativo specifico vincolava la Regione nella riedizione del potere, se non il dovere di partire dall’analisi multicriteriale, dalle evidenze documentali e dalla pregressa qualificazione delle aree. La scelta finale tra giacimento, giacimento potenziale e stralcio resta affidata alla valutazione amministrativa.

La DGR n. 1121/2024 ha preso atto del giudicato e, in forza dell’art. 57, comma 2, L.R. n. 35/2015, ha attribuito alle aree la qualifica di giacimenti sulla base della pianificazione pregressa, facendo salvo l’iter di variante. Tale impostazione è ritenuta corretta, perché gli esiti della variante non erano vincolati dal giudicato.

Quanto agli atti comunali, la norma di salvaguardia e la sua successiva revoca rientrano nell’esercizio della funzione di pianificazione del territorio ai sensi della L.R. n. 65/2014. Gli atti impugnati risultano quindi attuativi e non elusivi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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