Autorizzazione portuale unitaria e non segmentabile per il ciclo delle operazioni (Cons. Stato n. 6987 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 16, comma 3, legge n. 84/1994 attribuisce all’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali un oggetto unitario, costituito dall’intero ciclo delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento delle merci. Il legislatore adotta la formula “uno o più” solo per i servizi portuali, sicché la segmentabilità dell’autorizzazione è ammessa per questi ultimi e non per le operazioni portuali. Il rilascio del titolo è subordinato alla verifica dei requisiti di cui al comma 4 e al limite numerico di cui al comma 7. L’impresa che non sia in grado di svolgere il ciclo completo può accedere esclusivamente all’autoproduzione del comma 4-bis, ove ricorrano le condizioni ivi previste. Tale assetto non determina posizioni dominanti né diritti esclusivi e non contrasta con gli artt. 49 e 56 TFUE.

Il Fatto

La società appellata aveva chiesto all’Autorità di Sistema Portuale il rilascio dell’autorizzazione ex art. 16, comma 3, legge n. 84/1994 per svolgere in conto proprio le sole operazioni di rizzaggio e derizzaggio di mezzi rotabili accompagnati da conducente a bordo di una propria nave nel porto di Salerno, affidando i restanti segmenti del ciclo a un’impresa già autorizzata.

L’Autorità aveva negato il titolo, rilevando il carattere reiterativo dell’istanza rispetto a quella del 2021, definita con diniego confermato da una sentenza del giudice amministrativo non appellata, e la non segmentabilità dell’autorizzazione. Il TAR Campania ha accolto il ricorso, ritenendo che nessuna norma ostasse all’autorizzazione di un solo segmento. L’Autorità ha proposto appello, resistito dalla società e sostenuto da interventori ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal criterio di interpretazione letterale, al quale riconosce il primato sugli altri criteri ermeneutici, richiamando Cass., S.U., n. 15208 del 2010. Il comma 3 prevede l’autorizzazione per le “operazioni portuali di cui al comma 1”; il comma 1 definisce queste ultime come il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito e il movimento delle merci, mentre qualifica come servizi portuali le prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo.

Da qui la differenza decisiva: per i servizi la norma parla di “uno o più servizi portuali”, da individuare nel titolo; per le operazioni portuali analoga formula manca. Se il legislatore avesse voluto consentire un’autorizzazione parziale anche per queste, avrebbe usato la medesima espressione e avrebbe imposto l’individuazione dei segmenti nel provvedimento. Il d.m. n. 132/2001 conferma la lettura, definendo il ciclo come insieme delle operazioni rese in ambito portuale da imprese ciascuna nella propria autonomia organizzativa.

La Sezione ritiene coerente con tale ricostruzione il proprio precedente, la sentenza n. 6523 del 2024. In quella sede si è affermato che i limiti del comma 4-bis operano solo per le compagnie prive di titolo ex comma 3, e che l’impresa già autorizzata può svolgere le operazioni a bordo delle proprie navi in forza del titolo posseduto. La ragione è che gli accertamenti prodromici al rilascio dell’autorizzazione coprono anche la modalità di autoproduzione.

Ne deriva che l’impresa la quale non sia in grado di svolgere l’intero ciclo può chiedere l’autorizzazione all’autoproduzione di alcune operazioni ai sensi del comma 4-bis, sempre che non sia possibile soddisfare la domanda mediante le imprese autorizzate o il lavoro portuale temporaneo. La società appellata aveva in origine seguito proprio questa via, ottenendo un diniego divenuto definitivo. Il Collegio esclude quindi la illegittimità derivata delle ulteriori motivazioni del provvedimento, che restano autonome.

Quanto al rinvio pregiudiziale, i presupposti non sussistono. La disciplina recepisce i principi della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-179/90, superando il regime dei diritti esclusivi delle compagnie portuali. L’autorizzazione riferita al ciclo complessivo non crea posizioni dominanti né diritti esclusivi e non viola gli artt. 49 e 56 TFUE, anche in ragione delle ragioni di sicurezza sottese al regime autorizzatorio. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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