Autorizzazione sanitaria e fabbisogno locale, no alla comparazione tra province (C.G.A.R.S. n. 657 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità previsto dall’art. 8 ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 è autonomo rispetto all’accreditamento e alla successiva contrattualizzazione, e va condotto sul fabbisogno complessivo e sulla localizzazione territoriale delle strutture, con valutazione incentrata sulle peculiarità della realtà locale interessata. Il contenimento della spesa pubblica non costituisce causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione, trovando la propria sede elettiva nei procedimenti di accreditamento e di fissazione dei tetti di spesa. Il parere favorevole reso per una struttura da realizzare in una provincia diversa non è pertinente rispetto all’istanza relativa a un altro ambito territoriale e non integra violazione del principio di parità di trattamento. La libertà di iniziativa economica resta salvaguardata dalla possibilità di esercitare l’attività in regime di libero mercato.
Il Fatto
Un’associazione chiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire propedeutico alla realizzazione di una comunità terapeutico-riabilitativa psichiatrica per venti posti letto. Ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 la pratica era trasmessa all’Assessorato regionale alla salute, che esprimeva un primo diniego, annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato per difetto di motivazione, con salvezza di ulteriori provvedimenti all’esito di rinnovata istruttoria. Seguiva giudizio di ottemperanza, accolto con ordine di pronuncia sull’istanza.
L’Amministrazione, con nota del 2 luglio 2024, precisava che, ove l’autorizzazione fosse richiesta in vista di un successivo accreditamento, non poteva esprimersi favorevolmente, essendo saturato il fabbisogno provinciale; nulla ostava invece all’esercizio dell’attività in regime di libero mercato. L’associazione impugnava il provvedimento e il TAR rigettava il ricorso, ritenendo la valutazione ampiamente discrezionale e non pertinente il parere positivo reso per altra provincia. Proponeva appello, ribadendo il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza dei tre momenti in cui si articola l’offerta sanitaria: autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali. L’art. 8 ter presidia i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi e postula un controllo di compatibilità dell’iniziativa privata con l’utilità sociale, da leggere alla luce degli artt. 32 e 41 Cost.
Richiamando la propria precedente pronuncia del 13 luglio 2020, n. 583, il C.G.A.R.S. esclude che la programmazione della spesa possa fondare un diniego. Le valutazioni sul contenimento della spesa appartengono ai procedimenti di accreditamento, di fissazione dei tetti di spesa e di stipula dei contratti, distinti e successivi rispetto all’autorizzazione. Solo in sede di accreditamento possono prospettarsi cause ostative legate alla programmazione della rete.
Quanto al merito, il provvedimento impugnato richiama la stima del fabbisogno regionale e quella provinciale, indicando la saturazione dei posti rispetto alla programmazione di settore. La motivazione contestata è inequivocabilmente riferita alla provincia di Trapani, ove il progetto dovrebbe realizzarsi. L’esame dell’istanza imponeva dunque una valutazione incentrata sulle peculiarità della realtà locale. L’Amministrazione ha correttamente applicato i principi richiamati, riconoscendo all’appellante la possibilità di operare in libero mercato.
Il parere favorevole invocato come termine di comparazione riguarda la provincia di Messina, con un fabbisogno stimato in centottanta posti e centoventi attivati. I sessanta posti residui attengono a un ambito territoriale diverso e non possono essere riferiti all’istanza dell’appellante, anche per la significativa distanza geografica tra le due province. Non è quindi configurabile alcuna disparità di trattamento.
L’appello è respinto, mirando al riconoscimento di una compatibilità con un futuro accreditamento e con la contrattualizzazione, oggetto di separati e autonomi procedimenti. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.