Improcedibile il ricorso se non si rinnova la notifica all’Avvocatura (TAR Sicilia n. 4250 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ove il giudice amministrativo abbia ordinato al ricorrente il rinnovo della notifica dell’atto introduttivo all’Amministrazione intimata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, per essere stata la notifica originaria eseguita presso la sede dell’ente anziché presso il domicilio legale, l’inosservanza dell’ordine collegiale entro il termine assegnato determina la improcedibilità del ricorso. La relativa declaratoria consegue al combinato disposto dell’art. 49, terzo comma, ultimo paragrafo, e dell’art. 35, lett. c), cod. proc. amm.. La sanzione processuale opera a prescindere dall’esame del merito e non è superata dalla costituzione della sola controinteressata. La parte soccombente è tenuta alla refusione delle spese in favore dell’unico soggetto costituito.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 8.06.2021 il progetto per l’apertura di una nuova cava di calcare in un’area ricadente nel Piano regionale dei materiali da cava, assumendo la piena disponibilità del fondo in forza di un contratto di comodato d’uso.

Con provvedimento del 29 marzo 2022 il Distretto Minerario ha respinto l’istanza, rilevando che sulla medesima area era stato presentato un diverso progetto di cava da parte di una società locataria. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, che ha trattenuto la causa in decisione all’esito dell’udienza del 19 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

La questione decisa dal Collegio è di natura squisitamente processuale e attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio. La controinteressata costituita aveva eccepito che la notifica del gravame era avvenuta presso la sede dell’Amministrazione regionale intimata e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in forza del combinato disposto dell’art. 11 del R.D. n. 1611/1933 e dell’art. 1 del D. Lgs. n. 142/1948.

Il Collegio ha ritenuto fondato il rilievo e, con ordinanza collegiale n. 2489/2024, ha assegnato al ricorrente il termine di venti giorni dalla comunicazione per il rinnovo della notifica all’Amministrazione presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale di Catania.

La comunicazione dell’ordinanza è avvenuta in data 10 luglio 2024. Alla data del 30 luglio 2024 non risultava depositata copia degli adempimenti richiesti. Il Collegio ha quindi fissato una seconda udienza pubblica, trattenendo nuovamente la causa in decisione.

Neppure entro il termine anteriore all’udienza il ricorrente ha documentato l’ottemperanza all’ordine. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso, fondata sul combinato disposto del terzo comma, ultimo paragrafo, dell’art. 49 cod. proc. amm. e dell’art. 35, lett. c), cod. proc. amm.. La soluzione valorizza la funzione del rinnovo della notifica quale presupposto indefettibile per la prosecuzione del giudizio.

Sul piano delle spese, il Collegio ha statuito secondo soccombenza, liquidando duemila euro oltre accessori nei confronti della sola controinteressata costituita, unico soggetto processuale attivo nella difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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