Il DURC positivo non preclude il recupero degli sgravi in caso di irregolarità contributiva accertata ex post (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21644 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso del DURC positivo è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dei benefici contributivi, non avendo il documento valore costitutivo ma di mera attestazione della regolarità contributiva, soggetta al successivo accertamento giudiziale. L’irregolarità contributiva accertata ex post, anche per un periodo in cui era stato rilasciato un DURC regolare, legittima la decadenza dagli sgravi fruiti, non operando alcuna regolarizzazione postuma al di fuori dello strumento eccezionale di cui all’art. 7 del d.m. 24 ottobre 2017. La mancata segnalazione tempestiva dell’irregolarità da parte dell’ente previdenziale può eventualmente fondare una responsabilità risarcitoria per perdita di chance, ma non l’inesigibilità delle differenze contributive. La diversità dei periodi di debenza configura diversi rapporti contributivi, escludendo la comparabilità di trattamenti applicati a periodi differenti.
Il Fatto
La società aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall’I.N.P.S. per il recupero di agevolazioni contributive relative al periodo giugno 2015 – novembre 2016, a seguito di note di rettifica che avevano accertato violazioni contributive risalenti al medesimo arco temporale. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello di Bologna, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo il recupero, affermando che l’accertata irregolarità contributiva, in difetto di regolarizzazione nei termini, aveva determinato la decadenza dai benefici goduti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente escluso che il rilascio di un DURC positivo possa avere un valore costitutivo del diritto agli sgravi. Il documento, quale atto di certazione dei rapporti contributivi, resta soggetto al principio per cui, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni certificate è sempre demandata all’accertamento giudiziale. Ne consegue che il possesso del DURC non dimostra ex se la regolarità contributiva e non impedisce all’ente previdenziale di procedere al recupero di sgravi indebitamente fruiti.
La regola è ricondotta alla lettera dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che subordina i benefici contributivi alla necessaria e costante regolarità contributiva, qualificando il DURC come presupposto imprescindibile ma non sufficiente, richiedendosi altresì l’assenza di violazioni degli obblighi di legge e degli accordi collettivi. L’accertamento postumo di un’irregolarità, come quella riscontrata nel caso di specie sin dal giugno 2015, non opera retroattivamente sul DURC emesso, ma rivela semplicemente l’insussistenza originaria del requisito sostanziale per la fruizione del beneficio.
Quanto alla possibilità di regolarizzazione tardiva, la Corte richiama il d.m. 30 gennaio 2015 e il procedimento di invito a regolarizzare di cui all’art. 4, rilevando che la mancata segnalazione tempestiva dell’irregolarità non determina l’inesigibilità delle differenze contributive né consente una regolarizzazione ex post, essendo quello sanante uno strumento di natura eccezionale. L’eventuale violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente può al più configurare una responsabilità risarcitoria per la perdita della chance di fruire degli sgravi, evenienza estranea all’oggetto del contendere.
Il terzo motivo, incentrato sull’omesso esame di una pretesa disparità di trattamento rispetto al mese di dicembre 2016, è stato dichiarato inammissibile: la doglianza non verteva su un fatto storico decisivo, ma su argomentazioni difensive e valutazioni di illogicità, non sviluppate secondo i canoni delle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014. Nel merito, la Corte ha comunque escluso la comparabilità, richiamando il principio per cui la diversità dei periodi di debenza configura diversi rapporti contributivi, ancorché connotati da identici termini di riferimento.
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Nota della Redazione
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