Autosufficienza del ricorso e valore probatorio dei verbali ispettivi INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30164 del 15.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. impone, in caso di deduzione di errores in procedendo, la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse. Ove il ricorrente censuri la statuizione di ammissibilità dell’appello avversario, ha l’onere di riportare il contenuto del gravame nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa genericità, non potendo limitarsi a un rinvio all’atto. I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, con inversione dell’onere probatorio; per le altre circostanze apprese de relato o da ispezione documentale il materiale è liberamente apprezzabile dal giudice, senza valore di prova precostituita. La deduzione della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ammissibile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento emessa dall’INPS per contributi previdenziali non versati, per un importo di euro 58.130,26. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e dichiarava non dovuti i contributi iscritti a ruolo.
L’INPS proponeva appello e la Corte d’Appello, in parziale accoglimento, dichiarava non dovuti solo i contributi relativi al periodo fino al 20.12.2002 per intervenuta prescrizione, rigettando nel resto l’opposizione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, censurando rispettivamente l’ammissibilità dell’appello, il valore probatorio del verbale ispettivo e la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non spiega come fosse formulato l’appello dell’INPS né perché sarebbe stato tanto generico da meritare la sanzione dell’inammissibilità: lo strumento di impugnazione si limita a un riferimento generico agli atti di causa, non riportati nemmeno per estratto, non mettendo la Corte in condizione di apprezzare la doglianza nel concreto.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui, in caso di error in procedendo, il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato. Ove si censuri una statuizione di inammissibilità per difetto di specificità di un motivo di appello, occorre riportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di gravame.
Il secondo motivo è dichiarato infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe attribuito al verbale valore di fede privilegiata fino a querela di falso, addossando all’INPS l’onere della prova. La Corte rileva invece che la sentenza impugnata non fonda la propria motivazione in via esclusiva sulla fede privilegiata del verbale, ma su una pluralità convergente di elementi istruttori, tra cui gli accertamenti direttamente condotti sui libri contabili e sui registri dei lavoratori e le verifiche sui DM 10.
Il Collegio richiama i principi consolidati: i verbali dei funzionari previdenziali fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, con onere della prova contraria a carico della controparte; per le circostanze apprese de relato o da ispezione documentale, il materiale è liberamente apprezzabile dal giudice, che può attribuirvi valore probatorio ma senza addossare alla controparte l’onere di provare l’insussistenza dei fatti contestati.
Il terzo motivo è inammissibile. Invocando l’art. 115 cod. proc. civ., il ricorrente non deduce alcun difetto di interpretazione o applicazione della norma, e ciò che assume trascurato non è un fatto decisivo ma le argomentazioni giuridiche della società. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove inesistenti o fatti erroneamente ritenuti notori, con duplice onere di prospettare l’impossibilità logica di ricavare dagli elementi acquisiti i contenuti individuati. Il motivo non rientra in tali limiti. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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