Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Campania n. 4481 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. In assenza di repliche e di diverse richieste avversarie, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. Ne consegue che il giudice può solo prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il verbale della Sottocommissione che gli aveva attribuito un punteggio insufficiente alla seconda prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2020. Con il medesimo ricorso chiedeva l’annullamento del giudizio di non idoneità, dei criteri di valutazione e degli atti organizzativi della sessione, oltre all’accertamento del diritto al riespletamento della prova orale davanti a una commissione composta secondo i parametri dell’art. 47 legge n. 247/2012 e, in subordine, il risarcimento del danno in forma specifica.

Nel corso del giudizio il ricorrente depositava memoria l’11 marzo 2025, dichiarando di non avere più interesse al ricorso. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente. La questione giuridica attiene ai poteri del giudice amministrativo di fronte a una dichiarazione siffatta: se cioè egli possa comunque esaminare il merito della controversia o debba limitarsi a prendere atto della scelta processuale della parte.

Il Tribunale richiama il principio dispositivo in senso ampio, che governa il processo amministrativo in assenza di repliche e di diverse richieste avversarie. Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.

Da tale declaratoria discende un preciso limite ai poteri cognitivi del giudice: egli non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio sostiene l’argomentazione con un richiamo a un indirizzo consolidato del Consiglio di Stato, citando Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503, Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159, Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599, Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120, Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981 e Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446.

Il Tribunale qualifica la propria pronuncia in rito, adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., prendendo atto della dichiarazione della parte. Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti e della richiesta del ricorrente, non contestata dalla controparte.

Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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