La SCIA in sanatoria non caduca l’ordine di demolizione già adottato (Cons. Stato n. 3533 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace il pregresso ordine di demolizione, ma ne determina una mera sospensione dell’efficacia fino alla definizione del relativo procedimento. Non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di adottare un nuovo provvedimento demolitorio, né un effetto caducante automatico a favore del destinatario. Il principio di legalità e di tipicità dell’atto amministrativo impone che solo nei casi previsti dalla legge l’iniziativa successiva del privato possa determinare ipso iure la cessazione degli effetti dell’atto. L’ordine di demolizione riacquista piena efficacia in caso di rigetto dell’istanza o di inerzia del Comune.
Il Fatto
La parte appellante ha impugnato dinanzi al TAR Campania l’ordinanza con cui il Settore Ambiente ed Edilizia del Comune ha disposto la demolizione di interventi abusivi realizzati su immobili di sua proprietà. Le contestazioni riguardavano la trasformazione di un deposito seminterrato in volume abitabile, con mutamento di destinazione d’uso, oltre a nuovi volumi e superfici rispetto all’assentito.
Il TAR, con sentenza n. 3931/2023, ha rigettato il ricorso. La parte ha proposto appello, deducendo nullità della sentenza per difetto di motivazione, violazione delle norme edilizie, travisamento dei presupposti in relazione alla SCIA in sanatoria presentata il 23 gennaio 2021, e carenza dei presupposti per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo. La sentenza impugnata, ancorché in forma sintetica, ha espresso le ragioni del rigetto ricorrendo al principio dell’assorbimento, che ha consentito di pretermettere l’esame dei singoli motivi. Le modifiche operate sul manufatto rispetto alla morfologia assentita erano incontestatamente avvenute in mancanza di titolo edilizio, dato sufficiente a precludere l’accoglimento del gravame.
Nel merito, il Consiglio ha confermato l’accertamento del verbale della Polizia Municipale del 21 febbraio 2019. Il piano terra ha subito mutamento di destinazione da deposito ad abitazione, oltre a un ampliamento volumetrico; i piani superiori presentano plurimi ampliamenti in muratura sui terrazzi; nell’area esterna risultano un box interrato e una tettoia. Tutti gli interventi richiedevano un titolo edilizio autonomo non ottenuto.
La Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui il volume fuori terra sarebbe derivato dalle opere di urbanizzazione e non da uno sbancamento abusivo: la questione è divenuta minimale a fronte dell’accertata creazione di nuovo e significativo volume, non unico intervento contestato. Rilevano inoltre i vincoli insistenti sull’area: zona “B1” Conservativa del PRG, zona RUA del P.T.P. dei Comuni Vesuviani, dichiarazione di notevole interesse pubblico e disciplina della L.R. Campania n. 21/2003 per le zone a rischio vulcanico.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha ribadito l’orientamento maggioritario: la presentazione della SCIA in sanatoria non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma ne sospende l’efficacia fino alla definizione del procedimento. La Corte ha richiamato Cons. Stato, Sez. VI, n. 3417/2018, n. 5669/2020, n. 8320/2022, n. 9070/2022 e Sez. II n. 3545/2021, sottolineando come diversamente si riconoscerebbe al privato il potere di paralizzare il provvedimento.
Sull’acquisizione gratuita, il motivo è stato dichiarato irrilevante: la determina ha natura meramente dichiarativa, come statuito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023, limitandosi a individuare la particella catastale e a prefigurare un effetto futuro e non cogente. L’appello è stato rigettato, con nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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