Autotutela del bando e obbligo di scorrere le graduatorie sanitarie (TAR Calabria n. 1380 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un bando di concorso è legittimo solo se sorretto da motivi di interesse pubblico concreti e verificabili e adottato entro il termine ragionevole di dodici mesi, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990. La specificità dei profili professionali richiesti dal nuovo bando non può essere affermata in via meramente declaratoria se le prove di esame coincidono sostanzialmente con quelle di altro concorso già espletato e concluso con graduatoria ancora efficace. Sussiste pertanto l’illegittimità delle delibere di indizione del nuovo concorso e l’amministrazione è tenuta a verificare l’effettiva impossibilità di attingere alla graduatoria esistente prima di bandire una nuova procedura.

Il Fatto

L’azienda ospedaliera aveva indetto nel 2017 un concorso per dirigente amministrativo, poi ampliato a due posti. Autorizzata ad assumere fino a cinque unità, nel 2023 annullava in autotutela quel bando e ne indiceva uno nuovo per cinque dirigenti con competenze specialistiche in cinque settori.

Il ricorrente, ammesso alla procedura annullata e collocato in posizione utile nella graduatoria di un concorso bandito dall’azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, impugnava la delibera di autotutela e il nuovo bando, poi integrato da una successiva delibera. Dopo il rigetto in fase cautelare e l’ordinanza del Cons. Stato n. 214/2024 che rinviava al merito, la causa giungeva alla pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il confronto tra i due procedimenti concorsuali. Dal raffronto tra le materie delle prove scritte, pratiche e orali emerge una sostanziale identità: la selezione avveniva sulle medesime conoscenze, nonostante il bando impugnato affermasse l’intento di reclutare profili specialistici.

La specificità dei profili invocata dall’azienda non trova quindi riscontro oggettivo. Le competenze settoriali rivendicate nella delibera integrativa non corrispondono ad alcuna differenziazione nelle prove, che restano indistinte rispetto ai posti da ricoprire.

Su questa base il Tribunale esamina la legittimità dell’autotutela. L’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990 richiede l’esercizio del potere entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi e la sussistenza di motivi di interesse pubblico, oltre alla valorizzazione degli interessi dei destinatari. La delibera impugnata viola entrambi i presupposti: il termine è superato rispetto al più recente provvedimento di riapertura dei termini, e l’interesse pubblico addotto difetta di supporto probatorio per le ragioni esposte.

Quanto all’obbligo di utilizzare la graduatoria, il Collegio rileva che esso è configurabile in via specifica per i concorsi banditi dalla stessa amministrazione, mentre per quelli altrui residua una mera facoltà. Tuttavia l’indicazione regionale di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie di altre aziende sanitarie non è contestata tra le parti. Ne deriva che l’indizione del nuovo concorso deve essere subordinata alla verifica dell’effettiva impossibilità di attingere alla graduatoria esistente, impossibilità non oggettivamente dedotta.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento delle delibere e del concorso con esse indetto. Lo scorrimento della graduatoria potrà avvenire se la resistente confermerà la volontà di assunzione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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