Terzo condono in Sicilia: sanatoria preclusa anche per vincoli relativi (TAR Sicilia n. 2570 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 24 della l.r. sic. n. 15/2004, richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, e dunque anche il limite di cui al comma 27, lett. d). Le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico o ambientale sono insanabili anche quando il vincolo sia relativo e non comporti inedificabilità assoluta. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha espunto dall’ordinamento la norma regionale interpretativa che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, con effetti ex tunc. Non è pertanto configurabile alcun affidamento sulla condonabilità fondato sulla durata del procedimento o sul diverso trattamento riservato ad istanze definite anteriormente. Il silenzio assenso non si forma quando l’istanza difetta dei requisiti sostanziali, e il carattere vincolato dell’esito rende superfluo il preavviso di diniego.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza ha reso parere negativo sull’istanza di sanatoria presentata nel 2004 per un capannone destinato ad attività artigianale, ordinando contestualmente il ripristino dello stato dei luoghi. L’istanza riguardava un’opera realizzata in area gravata da vincolo, qualificato dal ricorrente come inedificabilità relativa.
Il ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio assenso sull’istanza, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il travisamento dei fatti, sostenendo la riconducibilità dell’opera alle tipologie non rilevanti ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003. Ha inoltre invocato il parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 e lamentato disparità di trattamento rispetto alle pratiche riscontrate prima della sentenza costituzionale. Si sono costituiti l’Amministrazione regionale e il Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione in tema di sanabilità delle opere eseguite in ambiti vincolati, richiamando la sentenza n. 2040 del 27 giugno 2025. Il rinvio operato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe l’intera disciplina statale, compresi i limiti alla rilasciabilità della concessione in sanatoria.
La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittima la norma interpretativa regionale del 2021 e ha chiarito che il carattere ostativo della sanatoria opera anche in presenza di vincoli relativi. Le previsioni statali sulle tipologie non condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Ne consegue il superamento del diverso avviso espresso dal C.G.A.R.S. n. 291/2010, come confermato dal C.G.A.R.S. n. 836 del 27.11.2023.
Nelle aree vincolate restano sanabili i soli interventi di minore rilevanza: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. L’opera in contestazione appartiene alla tipologia 1 e non rientra in tali categorie, per come risulta dalla domanda di definizione degli illeciti edilizi.
Il silenzio assenso non può formarsi in assenza dei requisiti sostanziali: in materia edilizia esso opera come strumento di semplificazione e non di liberalizzazione. Il carattere vincolato dell’esito esclude inoltre la configurabilità della disparità di trattamento, che presuppone l’esercizio di poteri discrezionali. Quanto alla mancata comunicazione del preavviso di diniego, essa è superflua a fronte di un provvedimento vincolato, non essendo ipotizzabile un utile apporto partecipativo.
Sulla pretesa di definizione tempestiva dei rapporti pendenti, il Collegio osserva che la declaratoria di incostituzionalità opera ex tunc e che il vantaggio derivante da un riscontro anticipato sarebbe contra Constitutionem, dunque inidoneo a ingenerare un affidamento tutelabile. Il rapporto non può dirsi esaurito. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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