Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 305 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. assicura l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando questo sia stato reso dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il titolo giudiziale notificato in copia attestata conforme dall’avvocato è idoneo a fondare il rimedio, non essendo più richiesta, dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ., la spedizione in forma esecutiva. Il capo della sentenza che condanna alle spese con distrazione in favore del difensore non è ottemperabile su istanza della parte sostanziale, poiché il relativo diritto appartiene al difensore. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va riconosciuta quando la nomina del commissario ad acta sia già idonea a fronteggiare l’inerzia, salva diversa valutazione su nuova istanza.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente alla supplenza annuale sul sostegno per un determinato anno scolastico, con riconoscimento del relativo punteggio, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle retribuzioni perse, oltre interessi.

Dopo avere inutilmente diffidato l’Amministrazione, la docente ha promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito tramite l’Avvocatura dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e li ritiene sussistenti. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata è attestato da certificazione di cancelleria; risulta inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Sul piano delle formalità, il titolo munito di attestazione di conformità dell’avvocato è stato correttamente notificato all’Amministrazione. Il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente sono dunque adeguate.

Il rimedio è ammissibile anche in ragione della natura del titolo. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. ricomprende nel perimetro dell’ottemperanza le statuizioni del giudice ordinario rimaste ineseguite, proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione al giudicato.

L’accoglimento è però parziale. Il capo della sentenza civile che condanna alle spese “con distrazione” non è ottemperabile su richiesta della parte sostanziale, perché il diritto è attribuito al difensore. Il Collegio esclude che i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità — richiamati nel testo con Cassazione civile, Sez. VI, n. 12849/2011 e Cassazione civile, Sez. III, n. 3409/2024 — possano trovare applicazione, poiché in questa sede i difensori non hanno formulato alcuna richiesta di distrazione né si sono qualificati come antistatari. La domanda resta immotivata e le spese sono riconosciute solo alla parte sostanziale.

Il TAR ordina quindi l’integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni, quanto al punteggio e al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio con interessi. Nomina commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, con facoltà di delega e senza compenso, attivabile su istanza della ricorrente in caso di inerzia. Quanto alla penalità di mora, il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti, riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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