L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale investe l’intero complesso abusivo (Cons. Stato n. 33 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, adottato per la mancata ottemperanza all’ordine di ripristino, non può essere frazionato in relazione alle singole opere abusive. Esso investe l’intero complesso realizzato senza titolo, comprese la pavimentazione e la recinzione, poiché la sua funzione è consentire al Comune di eseguire la demolizione già ordinata e di ripristinare l’assetto legittimo del territorio. La eventuale sproporzione tra sanzione e conseguenze economiche sull’attività produttiva non integra un vizio del provvedimento: l’interesse alla prosecuzione dell’attività recede dinanzi all’interesse pubblico all’uso legittimo del territorio. È irrilevante, a tal fine, l’istituto della edificabilità di fatto, operante solo in ambito espropriativo, così come l’art. 27 legge n. 457/1978, che non legittima interventi su opere costruite sine titulo.
Il Fatto
Il ricorrente, anche nella qualità di legale rappresentante della società, ha impugnato la sentenza del TAR Campania, Sezione Quarta n. 5588/2022, che aveva respinto il ricorso contro due provvedimenti del Comune di Napoli: l’ordinanza del 6 dicembre 2017, con cui era stata ingiunta la demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio su un’area destinata a “orto irriguo”, e l’ordinanza del 16 febbraio 2021, che aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e dell’area di sedime.
Le opere contestate consistevano in una pavimentazione in calcestruzzo, una recinzione con muro in cemento armato, un immobile suddiviso in tre unità e un solaio in cemento armato. Il primo giudice aveva richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria e aveva escluso l’affidamento del privato, oltre all’applicabilità della normativa sul recupero edilizio. L’appellante ha proposto due motivi: l’illegittimità dell’acquisizione per le opere asseritamente non acquisibili e la sproporzione della sanzione; l’irregolare notifica dell’ordinanza del 2021 per omessa notifica al comproprietario.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rigetta entrambi i motivi. Sul primo, il Collegio rileva che la censura si fonda su una valutazione atomistica delle violazioni contestate. La società ha trasformato un terreno agricolo in un complesso a destinazione mista, commerciale e residenziale, senza richiedere alcun titolo. L’acquisizione gratuita consegue alla mancata ottemperanza all’ordine di ripristino e non può che riguardare l’intero complesso.
La finalità dell’istituto è, in primo luogo, consentire al Comune di eseguire — a spese dell’autore della violazione — la demolizione già ordinata e di ripristinare l’assetto legittimo del territorio. Ne deriva che tutte le opere abusive devono essere acquisite per permetterne la demolizione, ivi comprese la pavimentazione e la recinzione.
Quanto alla dedotta sproporzione tra sanzione e privazione dell’intero complesso, con conseguente cessazione dell’attività d’impresa, la Corte osserva che tale esito è il portato di una condotta illegittima realizzata in precedenza. Il privato non può costruire un immobile integralmente abusivo, adibirlo in gran parte ad attività commerciale e poi dolersi degli effetti dei provvedimenti sanzionatori.
L’interesse a salvaguardare un’attività produttiva deve cedere dinanzi all’interesse pubblico all’uso legittimo del territorio, regolato dagli strumenti urbanistici approvati. Poiché tutto ciò che è stato edificato sulla particella destinata a orti irrigui contrasta con la destinazione urbanistica, non è possibile limitare l’intervento ripristinatorio per preservare la prosecuzione dell’attività.
Il secondo motivo è respinto sul piano documentale: tra gli atti depositati dal Comune innanzi al TAR risultano le notifiche dell’ordinanza di acquisizione del 16 febbraio 2021 ai due amministratori delle società comproprietarie del bene. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.