Sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio avverso l’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2738 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso un ordine di demolizione la sopravvenuta esecuzione delle opere contestate e la presentazione di una nuova CILA modificativa determinano un radicale mutamento della situazione di fatto e di diritto posta a fondamento del provvedimento impugnato. Ne deriva una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra pubblica amministrazione e amministrato, idonea a fondare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La domanda di cessazione della materia del contendere, formulata dal ricorrente, va riqualificata nei termini della carenza di interesse ex art. 35 del d.lgs. n. 104/2010. L’effetto è l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un immobile in Siracusa, impugna l’ordinanza n. 19 del 10/12/2024 con cui il Dirigente del Settore Edilizia Privata ha ingiunto la demolizione, entro novanta giorni, delle opere realizzate in difformità dalla CILA presentata, oltre al relativo verbale di accertamento. Il Comune di Siracusa, regolarmente notificato, non si costituisce in giudizio.
Nel corso del giudizio il ricorrente deposita una memoria con cui riferisce di aver provveduto alla demolizione della scala esterna e di aver inoltrato una nuova CILA modificativa, recante diversa distribuzione degli spazi interni. Chiede quindi la cessazione della materia del contendere o, in alternativa, il rinvio dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene irrilevante la scomposizione del provvedimento in due parti, una relativa alla scala esterna eseguita e l’altra oggetto della nuova CILA, poiché gli abusi edilizi richiedono una considerazione unitaria. Su questa premessa il Tribunale verifica se le iniziative del ricorrente abbiano inciso sulla situazione giuridica dedotta in giudizio.
La risposta è affermativa. A seguito delle predette iniziative risulta radicalmente mutata la situazione di fatto e di diritto cui facevano riferimento i provvedimenti impugnati. Non residua quindi alcun interesse alla pronuncia sul merito dell’impugnazione.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio amministrativo, disciplinata dall’art. 35 del d.lgs. n. 104/2010, deriva da una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra pubblica amministrazione e amministrato. Tale valutazione è ricavabile dalle iniziative assunte dal ricorrente e produce l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
La domanda di cessazione della materia del contendere viene pertanto riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.
Nota della Redazione
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