Nessun obbligo di provvedere su nulla osta atipico per attesa occupazione (TAR Sicilia n. 3105 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione la Pubblica Amministrazione è soggetta al principio di tipicità e nominatività degli atti: può adottare esclusivamente i provvedimenti previsti dal d.lgs. n. 286/1998 e dal relativo regolamento di attuazione, per i soli casi ivi contemplati, senza margini per atti atipici. Ne consegue che non è configurabile alcun obbligo di provvedere su un’istanza volta a ottenere un nulla osta non previsto dall’ordinamento e preordinato alla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’istituto del permesso di soggiorno per attesa occupazione, disciplinato dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, è infatti espressamente escluso per il lavoro stagionale dall’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, che richiama le disposizioni dell’art. 22 «ad eccezione dei commi 11 e 11-bis». La mancata instaurazione del rapporto dopo l’ingresso priva di efficacia il visto e il nulla osta stagionale, precludendo l’accesso a tale titolo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato stagionale su richiesta di una datrice di lavoro, titolare di impresa individuale, ed è entrato in Italia con visto di lavoro subordinato di 270 giorni. Il contratto di soggiorno non si è perfezionato per l’asserita irreperibilità della promittente datrice di lavoro.

Con PEC del 30 gennaio 2025 il ricorrente ha chiesto alla Prefettura un’«autorizzazione» a presentare istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ottenuto il silenzio, ha proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere, con richiesta di Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva, indicando la Regione Siciliana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile la memoria depositata dal ricorrente il 16 ottobre 2025, in quanto tardiva rispetto agli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. e all’art. 4, comma 4, disp. att. cod. proc. amm..

Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato per l’oggettiva inconfigurabilità di un obbligo di provvedere. Richiamando il d.lgs. n. 286/1998 e il regolamento di attuazione, il TAR ha ribadito il principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi in materia di immigrazione, richiamando TAR Puglia – Lecce, sez. III, n. 742 del 2025: la P.A. può adottare solo i provvedimenti espressamente previsti dal legislatore.

Le fonti richiamate, in particolare gli artt. 22-30 d.lgs. n. 286/1998, non contemplano il potere sollecitato con la PEC del 30 gennaio 2025, ossia un nulla osta preordinato alla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Difettando i requisiti di nominatività e tipicità, non sussiste alcun obbligo di concludere il procedimento né di rilasciare il provvedimento.

Il Collegio ha escluso la pertinenza dei precedenti richiamati dal ricorrente, segnatamente Cons. Stato, sez. III, n. 4717 del 2024 e TAR Lazio Latina, sez. I, n. 571 del 2024, relativi alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, e TAR Lombardia – Milano, sez. III, n. 2741 del 2024, di ottemperanza. Si tratta di fattispecie diverse, non sovrapponibili alla richiesta di un nuovo e atipico titolo abilitativo fondata sulla dichiarazione unilaterale di irreperibilità del datore, non mediata dalla previa richiesta di convocazione per la stipula del contratto.

In ogni caso, il ricorso è manifestamente infondato per la radicale incompatibilità del permesso per attesa occupazione con il lavoro stagionale. L’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 richiama le disposizioni dell’art. 22 «ad eccezione dei commi 11 e 11-bis», e la preclusione è stata confermata dall’art. 1, comma 1, lett. f), d.l. n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024. La mancata instaurazione del rapporto priva di efficacia visto e nulla osta, precludendo l’accesso al titolo. Il Collegio ha quindi respinto il ricorso e revocato l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, condannando il ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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