Patteggiamento e interdittiva antimafia: insufficienza del mero richiamo alla sentenza (TAR Toscana n. 1538 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi amministrativi e, dunque, nemmeno nel procedimento volto all’adozione dell’informazione interdittiva antimafia. Il Prefetto non può fondare la prognosi di infiltrazione mafiosa sul mero richiamo della sentenza di applicazione della pena, dei capi di imputazione o delle argomentazioni in essa contenute, dovendo procedere a un’autonoma valutazione amministrativa dei fatti, secondo il canone della discrezionalità che caratterizza l’informazione interdittiva rispetto alla comunicazione. La seconda parte del novellato art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude inoltre che le leggi diverse da quelle penali possano equiparare la sentenza di patteggiamento alla condanna: ne deriva l’impossibilità di ricollegare alla stessa gli effetti interdittivi automatici di cui all’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011. È illegittima l’informazione adottata senza il contraddittorio procedimentale prescritto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, non potendosi invocare l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, stante la natura discrezionale dell’atto.
Il Fatto
Una società operante nel commercio all’ingrosso di rifiuti chiedeva l’iscrizione nella white list di cui all’art. 1, comma 52, legge n. 190/2012. La Prefettura negava l’iscrizione e adottava informazione interdittiva antimafia, richiamando le risultanze del Gruppo Interforze e una sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata nei confronti di due esponenti aziendali per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., senza alcun contraddittorio procedimentale.
Seguivano provvedimenti di revoca dell’A.U.A., divieti di prosecuzione dell’attività e altre comunicazioni interdittive verso società collegate. I ricorrenti impugnavano gli atti con quattro ricorsi, riuniti, chiedendo l’annullamento anche in via derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo del ricorso principale. La Prefettura non aveva notificato la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. La difesa dell’Amministrazione sosteneva la natura vincolata dell’atto, coperta dall’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il Tribunale respinge la tesi, distinguendo tra comunicazione e informazione interdittiva: solo la prima è vincolata, mentre la seconda presuppone un autonomo apprezzamento del pericolo infiltrativo.
Richiamando la giurisprudenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato, il TAR ribadisce che l’informazione non assume carattere automatico nemmeno a fronte di condanne per reati-spia. Il Prefetto deve valutare le risultanze penali nel loro contenuto intrinseco, senza istituire automatismi.
Il secondo motivo è parimenti fondato. La sentenza di patteggiamento, dopo la riforma Cartabia, non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi amministrativi. Il Collegio respinge la tesi dell’Avvocatura che limitava il divieto ai soli giudizi di accertamento, rilevando l’unitarietà tra procedimento e fase giurisdizionale. Il mero richiamo della sentenza, dei capi di imputazione o delle argomentazioni sulla fondatezza dell’accusa non integra una motivazione sufficiente: serve una ricostruzione autonoma dei comportamenti.
Quanto ai tre ricorsi sulle comunicazioni interdittive, il TAR esclude l’invalidità derivata ma accoglie per altra via. La seconda parte del nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. impedisce di equiparare il patteggiamento alla condanna, così che agli effetti di cui all’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 non può pervenirsi tramite la clausola generale di equiparazione. I ricorsi sono riuniti e accolti, con annullamento di tutti gli atti e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta