Autotutela del Parco annulla il nullaosta 5G senza contraddittorio: illegittimità (Cons. Stato n. 7602 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di autotutela che incida su una posizione giuridica favorevole già acquisita è soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, alla motivazione delle ragioni di interesse pubblico e alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità dell’atto. La deroga per ragioni di urgenza e l’applicazione dell’art. 21-octies, secondo comma, della L. 241/1990 non operano quando i lavori siano già sospesi in forza di altro provvedimento dell’amministrazione: in tal caso la comunicazione è possibile senza rischio per il bene protetto. La pretermissione del contraddittorio determina l’illegittimità del provvedimento di annullamento, con salvezza della riedizione del potere.
Il Fatto
La società titolare di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, rientrante nel piano “Italia 5G” e finanziata con fondi del PNRR, otteneva dall’Ente Parco il nullaosta per la realizzazione dell’impianto, nell’ambito di una conferenza di servizi indetta dal Comune. Dopo l’intervento di associazioni e cittadini, l’Ente Parco annullava in autotutela il nullaosta, contestando una maggiore movimentazione di terra rispetto al progetto e il taglio non autorizzato di alcuni alberi, e intimava la sospensione dei lavori e la rimessione in pristino.
La società impugnava l’atto davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso ritenendo infondati tutti i motivi, compreso quello relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, giustificata dall’urgenza. Proponeva quindi appello, con istanza cautelare accolta dalla Sezione in ragione del fumus e del prevalente interesse nazionale alla rapida realizzazione dell’opera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’interesse alla decisione, contestato dall’Ente Parco sul rilievo che una ordinanza sindacale avrebbe comunque vietato l’installazione degli impianti 5G entro una certa distanza dalle abitazioni. Poiché anche tale ordinanza è stata impugnata, la Corte ritiene sussistente l’interesse e passa al merito.
Il primo motivo è accolto. Il provvedimento di annullamento era stato avviato e concluso con il medesimo atto, senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento prescritta dall’art. 7 della L. n. 241/1990. Il Collegio ribadisce che l’autotutela, espressione di rilevante discrezionalità amministrativa, è sempre soggetta all’obbligo di contraddittorio, all’analitica motivazione dell’interesse pubblico e alla ponderazione della posizione acquisita dal privato.
Richiamando la Sezione V n. 5168 del 22 luglio 2019, la Corte conferma che gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione, per consentire la tutela degli interessati e fornire all’amministrazione elementi utili alla valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto. Il contraddittorio, nella specie, avrebbe consentito di chiarire circostanze rilevanti: l’intenzione di mantenere gli alberi estranei al sedime delle fondazioni, l’anteriorità del taglio rispetto all’installazione del cantiere, la qualità di locataria e non proprietaria dell’area, nonché le giustificazioni della maggiore movimentazione di terra.
Non regge la tesi dell’urgenza. Al momento dell’adozione dell’atto i lavori erano già sospesi in forza di altro provvedimento comunale, circostanza pacifica tra le parti: era dunque possibile attivare il contraddittorio senza ulteriore rischio per il paesaggio. La deroga fondata sull’art. 21-octies, secondo comma, della L. 241/1990 è pertanto esclusa.
L’accoglimento del primo motivo, per la sua pregiudizialità logico-giuridica, assorbe i restanti motivi, con salvezza della riedizione del potere previa attivazione degli istituti di partecipazione. Il provvedimento impugnato è annullato e le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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