Il daspo atleta richiede accertamento effettivo della condotta violenta (TAR Lazio n. 1015 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il daspo di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989 presuppone l’accertamento, da parte del Questore, di una condotta partecipativa attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione di manifestazioni sportive, concretamente idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico. La misura, avendo natura sanzionatoria, è soggetta a stretta interpretazione e non può fondarsi su automatismi né su mere presunzioni. L’amministrazione deve compiere un’adeguata istruttoria e valutare gli elementi di fatto secondo la regola del “più probabile che non”, dando conto nella motivazione del ruolo effettivo del destinatario. È illegittimo il provvedimento che si limiti a descrivere la presenza dell’atleta nei pressi della rissa senza coglierne la partecipazione attiva.
Il Fatto
Il ricorrente, pugile dilettante, impugna il decreto con cui il Questore di Latina gli ha irrogato il divieto di accesso agli impianti sportivi ove si disputano incontri di boxe per la durata di due anni. Alla base del provvedimento vi sono i fatti occorsi al termine di un incontro under 19, durante il quale tra il pubblico scoppiava una rissa.
Secondo l’amministrazione, dalle immagini della videosorveglianza l’atleta sarebbe sceso dal ring dirigendosi verso i corrissanti. Il ricorso gerarchico al Prefetto non veniva deciso nei termini, con formazione del silenzio-rigetto. Il ricorrente deduce difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione ed eccessiva durata della misura. In sede cautelare il TAR accoglieva la domanda per sussistenza del fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la struttura della misura. L’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 consente al Questore di disporre il divieto nei confronti di chi risulti denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza, ovvero di chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione.
Il Tribunale richiama il principio per cui, in presenza di diritti fondamentali, non sono ammessi automatismi: il Questore deve svolgere un accertamento sulla consistenza degli elementi contenuti nella denuncia (Corte cost. n. 303/1996, n. 265/2010, n. 31/2012; C.g.u.e. causa C-554/2013). La giurisprudenza amministrativa ha inoltre affermato il carattere di tassatività delle fattispecie, connesso alla natura sanzionatoria del daspo (TAR Abruzzo Pescara n. 98/2026; TAR Lombardia Brescia n. 354/2017).
Ne deriva che la valutazione discrezionale dell’amministrazione deve verificare la sussistenza di una condotta imputabile all’agente e la sua idoneità a porre in pericolo la sicurezza o a turbare l’ordine pubblico. Non è richiesto l’accertamento dell’elemento soggettivo, ma il quadro indiziario deve comunque dimostrare, secondo la regola del “più probabile che non”, che l’agente è autore del comportamento violento.
Nel caso concreto il Collegio rileva che né la motivazione del decreto né la documentazione versata in atti accertano la partecipazione del ricorrente alla rissa. Le immagini lo mostrano scendere dal ring e dirigersi verso il pubblico, ma nessun fotogramma lo coglie nell’atto di parteciparvi; le immagini successive lo riprendono mentre cade a terra, tramortito dai colpi ricevuti. Nella comunicazione di reato il ricorrente non figura tra i denunciati. Il verbale dell’organizzatore dell’evento non descrive alcun ruolo attivo dell’atleta.
La motivazione del provvedimento risulta pertanto illegittima, per essere stata posta a base del daspo una condotta partecipativa attiva non concretamente accertata. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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