Autotutela oltre i termini e falsa rappresentazione dello stato dei luoghi (Cons. Stato n. 4649 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio non opera in modo assoluto. Il superamento del termine è consentito sia quando la falsa attestazione dei presupposti integri una condotta di falsificazione penalmente rilevante, con necessità dell’accertamento definitivo in sede penale, sia quando l’erroneità dei presupposti non sia imputabile all’amministrazione nemmeno a titolo di colpa concorrente e sia riferibile esclusivamente al dolo del privato. In tale seconda ipotesi il canone applicativo è quello di ragionevolezza, che governa il bilanciamento tra interessi contrapposti. L’interesse pubblico all’eliminazione del titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa a fronte di falsa, infedele o inesatta rappresentazione della realtà rilevante ai fini del provvedimento ampliativo, non potendo il privato invocare l’affidamento legittimo nella persistenza di un titolo ottenuto inducendo in errore l’amministrazione. Il principio opera anche indipendentemente dal definitivo accertamento della falsità in sede penale.

Il Fatto

Il Comune di Capaccio Paestum ha annullato in autotutela, ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il permesso di costruire n. 29/2019 rilasciato alla società appellata per la riqualificazione di una struttura turistica esistente, oggetto di locazione ottenuta mediante bando ad evidenza pubblica. Il provvedimento si fonda sulla non veritiera o erronea rappresentazione dello stato assentito, posto che il titolo richiamava una licenza edilizia del 1968 e un parere della Soprintendenza del 1968 che avrebbero assentito una consistenza planovolumetrica e destinazioni d’uso difformi da quelle effettive.

Il TAR Campania, Sezione Staccata di Salerno, ha accolto il ricorso della società e annullato l’autotutela, ritenendo decorso il termine di dodici mesi e mancante un giudicato penale attestante la falsità. La Soprintendenza ha proposto appello, deducendo la legittimità dell’intervento oltre termine e l’erroneità della tesi del giudice di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione della Soprintendenza, sollevata dalla società resistente sul rilievo che l’atto impugnato è comunale. Il Collegio la ritiene infondata: il titolo edilizio si basa su un parere della Soprintendenza con valore condizionante e le ragioni dell’annullamento dipendono dalla documentazione trasmessa dal Ministero, che tutela interessi paesaggistici e ambientali istituzionalmente propri.

Nel merito della questione in diritto, la Corte esclude che l’autotutela sia subordinata all’accertamento definitivo del falso in sede penale. Richiamando il precedente Consiglio di Stato, sez. VI, 6 luglio 2023, n. 6615, il Collegio afferma che il superamento del termine è ammesso in due distinte ipotesi: la falsificazione penalmente rilevante, che richiede il giudicato penale, e l’erroneità dei presupposti non imputabile all’amministrazione e riferibile al dolo del privato. In quest’ultimo caso il parametro è la ragionevolezza, non essendo esigibile dall’amministrazione incolpevole il rispetto di una stringente tempistica.

L’interesse pubblico alla rimozione del titolo illegittimo è in re ipsa quando l’infedele rappresentazione abbia inciso in modo decisivo sul provvedimento ampliativo. Il privato non può vantare un affidamento legittimo sulla persistenza di un titolo conseguito mediante induzione in errore dell’amministrazione. Il principio si fonda sul dovere di buona fede che deve caratterizzare in senso bilaterale il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa.

Poiché la società resistente sostiene che la falsa rappresentazione non provenga dal privato ma dagli stessi titoli edilizi e paesaggistici, il Collegio ritiene necessario disporre istruttoria. La verificazione, affidata al Prefetto di Salerno, deve accertare se lo stato dei luoghi rappresentato nell’istanza di ristrutturazione sia conforme agli elaborati conservati negli uffici comunali a corredo della licenza edilizia del 1968. L’esito è triplice: se l’errore è addebitabile all’impresa, l’autotutela oltre termine è legittima; se è riconducibile ad atti comunali regolarmente conservati, l’appello è infondato per utile decorso del termine; se è stato introdotto dal parere della stessa Soprintendenza, non annullato in autotutela, l’appello è inammissibile.

La decisione è quindi parziale: accerta l’ammissibilità dell’appello e la legittimazione all’intervento in autotutela, dispone la verificazione e rinvia ogni ulteriore statuizione nel merito e sulle spese a una successiva udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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