Autotutela edilizia oltre il termine: basta la falsa prospettazione del privato (Cons. Stato n. 1515 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ipotesi di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire, il superamento del termine massimo previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 è ammissibile quando il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti. Nell’esercizio dell’autotutela rileva l’effettivo contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo illegittimo rilascio, sia se accertato in sede penale sia se emerga dagli atti del procedimento. La deroga al limite temporale non presuppone una condanna per il reato di falso, perché la disposizione non persegue finalità sanzionatorie, ma consente di intervenire quando l’interesse pubblico al ripristino della legalità è aggravato dalla falsità dei presupposti. La non veritiera prospettazione del privato esclude la configurabilità di un affidamento legittimo e attenua l’onere motivazionale dell’amministrazione.
Il Fatto
Nel 2009 il Comune rilasciava un permesso di costruire in sanatoria per un intervento qualificato come opera di sostegno di un fabbricato preesistente. Nel 2015 l’immobile era donato al successivo proprietario. Nel 2019 l’amministrazione avviava il procedimento di autotutela e annullava il titolo, rilevando una non veritiera prospettazione della realtà e una serie di carenze documentali e urbanistiche. All’annullamento seguiva l’ordinanza di demolizione.
Il proprietario impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Campania, che rigettava il ricorso. Proponeva quindi appello, lamentando la violazione dell’art. 21-nonies per l’emissione del provvedimento oltre il termine massimo e per l’insussistenza dei presupposti, nonché il difetto di motivazione e l’inapplicabilità della deroga in assenza di condanna penale per falso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene il motivo infondato. Le ragioni dell’annullamento risiedono in significative carenze documentali e in illegittimità che integrano, sul piano oggettivo, un’ipotesi di falso ideologico. La Corte elenca gli elementi emersi dall’esame della pratica: rilascio ex art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 anziché ex art. 36; ubicazione in zona E1 con requisiti non dimostrati; opere di completamento non assentibili; particella catastale già soppressa; assenza di doppia conformità e di autorizzazione sismica; difformità tra accatastamento e grafici; classificazione fittizia come opera di sostegno di un volume computabile.
Tali elementi sono giudicati non indiziari, ma direttamente dimostrativi della falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e dei dati progettuali al momento della domanda.
Quanto all’imputabilità della condotta decettiva, la Corte richiama l’orientamento di Consiglio di Stato sez. II n. 29 del 2025: nell’annullamento d’ufficio rileva l’effettivo contributo del beneficiario al rilascio illegittimo, accertato in sede penale o emergente dagli atti. Il dante causa dell’appellante ha contribuito alla falsificazione e ne ha beneficiato. Anche se la condotta non è stata accertata in sede penale, la seconda condizione è sufficiente a integrare la deroga del comma 2-bis.
La tesi che subordina la deroga alla condanna penale non è accoglibile, perché presuppone una finalità sanzionatoria estranea alla norma. La previsione mira invece a consentire l’intervento tardivo quando l’interesse pubblico al ripristino della legalità è più intenso per la conclamata falsità dei presupposti originari.
Infine, il dedotto difetto di motivazione è disatteso. L’atto presentava discrezionalità limitata e, secondo l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, l’onere motivazionale è attenuato dalla rilevanza degli interessi tutelati e può essere soddisfatto con il richiamo alla non veritiera prospettazione. Quest’ultima, per la Plenaria, non consente di configurare un affidamento legittimo. L’appello è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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