Silenzio sull’accoglienza e cessazione della materia del contendere (Cons. Stato n. 3042 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione, nel corso del giudizio di appello, dell’istanza di assegnazione delle misure di accoglienza determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento del silenzio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La cessazione non preclude però la regolazione delle spese: se la pretesa originaria era fondata e l’inerzia dell’amministrazione si è protratta fino alla prossimità della definizione del giudizio, le spese del doppio grado vanno poste a carico dell’amministrazione secondo la regola della soccombenza. La natura necessaria delle misure di accoglienza, in relazione ai più elementari bisogni della persona, impedisce di opporre alla pretesa dell’istante prassi formalistiche od ostruzionistiche. In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese liquidate è eseguito dall’amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura di Siena l’assegnazione delle misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. L’amministrazione aveva serbato silenzio sull’istanza. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio dinanzi al TAR Toscana, che lo ha respinto con la sentenza n. 1618/2025, ritenendo che la domanda di misure di accoglienza non fosse stata formalizzata.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza in appello, censurando sia la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, sia il capo sulle spese. Nelle more del giudizio l’amministrazione ha esitato l’istanza in senso positivo, così che l’appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna alle spese del doppio grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto che, come dedotto dall’appellante con memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’amministrazione ha provveduto in senso positivo sull’istanza tendente all’approntamento delle misure di accoglienza. Su questa base dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., e conferma per il grado di appello l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato già disposta in via provvisoria dalla competente Commissione.

La sentenza di primo grado va invece riformata sul capo delle spese. Il primo giudice aveva ritenuto infondata la pretesa perché il ricorrente non avrebbe formalizzato la domanda di misure di accoglienza. L’appellante ha replicato che la formalizzazione era stata impedita dalla Questura, malgrado una diffida inviata a mezzo PEC, e che solo a seguito di un ricorso d’urgenza aveva ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno.

Il Collegio rileva che l’amministrazione appellata non ha contestato tali circostanze, peraltro supportate dalla documentazione prodotta. Deve pertanto ritenersi fondata l’originaria pretesa relativa alle misure di accoglienza. La Corte sottolinea la natura necessaria di queste ultime in relazione ai più elementari bisogni della persona: l’esigenza di non ostacolarne le dinamiche impone di non opporre prassi formalistiche od ostruzionistiche.

In ragione della fondatezza della pretesa avanzata in primo grado e riproposta in appello, le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione appellata secondo la regola della soccombenza. Il Collegio valorizza il fatto che la lamentata inerzia si è interrotta solo in prossimità della definizione del giudizio di appello. La liquidazione sostituisce ed assorbe anche i compensi dovuti per la fase cautelare.

Stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento è eseguito dall’amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002. Il dispositivo dichiara in parte cessata la materia del contendere e in parte accoglie l’appello, ammette definitivamente l’appellante al patrocinio e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro duemilacinquecento/00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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