Autotutela oltre dodici mesi solo con prova della falsa rappresentazione (TAR Sicilia n. 2725 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-novies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 consente all’amministrazione di annullare d’ufficio un titolo edilizio oltre il termine di dodici mesi quando il provvedimento sia conseguito a una falsa rappresentazione dei fatti. La deroga non richiede una sentenza penale passata in giudicato, che resta necessaria solo quando la difformità derivi da dichiarazioni sostitutive false o mendaci. La falsità deve essere accertata in modo inequivocabile dall’amministrazione con i propri mezzi, e il differimento del termine è giustificato solo se l’impossibilità di conoscere i fatti sia imputabile al privato istante. In presenza di un titolo rilasciato su una non veritiera prospettazione, l’affidamento del privato non è meritevole di tutela e l’onere motivazionale dell’ente è soddisfatto dal richiamo alla condotta della parte. Il carattere vincolato del provvedimento di autotutela e delle determinazioni in materia di abusi rende superfluo il preavviso partecipativo.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dal Comune di Noto un permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia con demolizione parziale e ricostruzione di un fabbricato esistente, rappresentato come risalente a epoca anteriore al 1967. Dopo l’inizio dei lavori e un sopralluogo, seguito dalla diffida del confinante, l’ente accertava incongruenze volumetriche e sagomali rispetto allo stato dei luoghi e adottava prima la sospensione dei lavori, poi l’annullamento in autotutela del titolo, sul presupposto di una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al progettista e al richiedente. A tale provvedimento seguiva l’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.
Il privato impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’intervenuto superamento del termine di dodici mesi previsto per l’autotutela, esclusa la ricorrenza della fattispecie derogatoria. Chiedeva inoltre una consulenza tecnica per accertare la tipologia dell’intervento e la corrispondenza tra stato assentito e stato effettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro dell’art. 21-novies, comma 2-bis, distinguendo due categorie di provvedimenti: quelli conseguiti a dichiarazioni sostitutive false o mendaci, per i quali serve l’accertamento penale definitivo, e quelli conseguiti a falsa rappresentazione dei fatti, per i quali la falsità può essere accertata dalla stessa amministrazione. La ratio è individuata nel momento della scoperta: il dies a quo del termine decorre da quando l’ente acquisisce i fatti prima ignorati, e il differimento è ammesso solo se l’ostacolo conoscitivo dipende dal comportamento dell’istante.
Applicando tali coordinate, il TAR rileva che la documentazione versata in atti dimostra una rappresentazione non veritiera della consistenza originaria dell’immobile e del relativo volume. Le incongruenze emergono dalla documentazione fotografica e dalla comparazione tra progetto e stato dei luoghi: l’intervento, valutato globalmente e non in modo atomistico, produce un disegno sagomale diverso da quello preesistente e va qualificato come nuova costruzione. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sulla nozione di nuova costruzione e sul divieto di considerare frazionatamente le opere.
Sul versante probatorio, il Tribunale ribadisce che l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto grava su chi ha commesso il contestato illecito edilizio. Nel caso concreto mancano riscontri documentali inequivocabili anteriori all’entrata in vigore della legge n. 765/1967. La condotta scorretta dell’istante esclude la configurabilità di un affidamento legittimo, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017 e della successiva giurisprudenza amministrativa, che àncora la ragionevolezza del termine al momento della scoperta della causa di annullamento.
Le censure procedurali sono dichiarate inconferenti. L’atto di ritiro è qualificato come vincolato, essendo il risultato del riscontro di difformità rispetto al progetto assentito: in materia di abusi edilizi, salvo ipotesi residuali, non è ipotizzabile un utile apporto partecipativo. In ogni caso, la comunicazione di avvio risulta trasmessa tramite il portale telematico dello sportello unico per l’edilizia, modalità coerente con l’art. 5 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso per motivi aggiunti, fondato sull’invalidità derivata dell’ordinanza di demolizione, è respinto per le medesime ragioni. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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