Annullamento del condono per falsa rappresentazione dei fatti e termine ragionevole (TAR Sicilia n. 2727 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La locuzione “accertate con sentenza passata in giudicato” contenuta nell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 si riferisce alle sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, non anche alla diversa fattispecie della falsa rappresentazione dei fatti contenuta in altri documenti. Ne consegue che l’amministrazione può annullare in autotutela il condono edilizio ottenuto mediante mendacio anche oltre il termine di dodici mesi, senza necessità di un accertamento penale definitivo. La non veritiera prospettazione delle circostanze poste a fondamento dell’atto favorevole al privato esclude l’affidamento legittimo e attenua l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione, che può fondarsi sul richiamo alla disciplina vincolistica violata. Il termine ragionevole decorre dalla scoperta dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro.
Il Fatto
Il Comune ha rilasciato nel 2013 una concessione edilizia in sanatoria relativa a un immobile, a conclusione di un procedimento di condono attivato nel 1986 dal dante causa degli allora proprietari. L’immobile è stato successivamente venduto ai ricorrenti, aventi causa a titolo oneroso. Dopo una segnalazione dei nuovi proprietari circa il dissesto di un canale di scolo limitrofo, il Consorzio competente ha rilevato, sulla base di aerofotografie del 1983 e del 1985, che il manufatto non aveva la consistenza dichiarata nell’istanza di sanatoria.
Il Comune ha quindi avviato il procedimento di annullamento d’ufficio e, con provvedimento del 7 dicembre 2023, ha annullato il condono, dichiarando conseguentemente nulli i titoli edilizi successivi (autorizzazione di agibilità, CILA e CILAS). I proprietari hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo sette censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente i primi tre motivi. Il punto centrale è l’ambito applicativo dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Il Tribunale osserva che la dichiarazione resa nel 1986 è stata sottoscritta con firma autenticata ai sensi dell’art. 20 della legge n. 15/1968, quando le dichiarazioni sostitutive non avevano ancora l’efficacia probatoria rafforzata riconosciuta dall’art. 48 del d.P.R. n. 445/2000.
Da ciò deriva che la dichiarazione non è riconducibile al regime dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, con la conseguenza che l’annullamento non richiede un accertamento penale definitivo sulla falsità. L’amministrazione resta libera di apprezzare la falsa rappresentazione dei fatti dalla documentazione prodotta dal privato. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2017, il Collegio ricorda che il mero decorso del tempo non consuma il potere di autotutela e che il termine ragionevole decorre dalla scoperta dei fatti. Poiché la sanatoria è del 2013, anteriore alla novella del 2015, il termine di dodici mesi opera solo come parametro di ragionevolezza.
Nel merito della falsità, le aerofotografie del 1983 e del 1985 non mostrano il completamento delle strutture essenziali dell’immobile al maggio 1976. La prova documentale offerta dall’amministrazione determina l’inversione dell’onus probandi: grava sul richiedente il condono l’onere pieno di dimostrare l’ultimazione delle opere, tanto più in zona gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, richiamandosi sul punto Cons. Stato n. 3841/2022.
Quanto alla dedotta incompletezza dell’istruttoria comunale, il Tribunale ritiene che il privato non possa invocare alcun legittimo affidamento fondato su dichiarazioni false, in coerenza con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. All’acquirente si applica il principio per cui subentra nella posizione dell’alienante, con questioni di affidamento riservate al giudice civile (TAR Sicilia n. 944/2024).
La declaratoria di nullità dei titoli successivi è legittima per inesistenza giuridica dell’oggetto dell’annullamento con efficacia ex tunc. Le censure sul vincolo e sul difetto di motivazione sono respinte, richiamandosi anche la Corte cost. n. 72/2025 sulla legittimità del divieto dei 150 metri. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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