Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario senza formula esecutiva (TAR Puglia n. 295 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso di ottemperanza proposto per l’esecuzione di una sentenza di condanna del giudice ordinario passata in giudicato è ammissibile anche in difetto dell’apposizione della formula esecutiva. A seguito del d. Lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma “Cartabia”) il nuovo art. 475 c.p.c. ha eliminato la formula esecutiva, sicché è sufficiente che il titolo giudiziario sia rilasciato in copia attestata conforme all’originale. Ne consegue l’abrogazione dell’art. 115, commi 1 e 3, c.p.a. e la modifica della relativa rubrica. Resta fermo il presupposto dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996: l’azione esecutiva contro la P.A. debitrice di somme è subordinata all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Il Fatto
Un avvocato, difensore distrattario in un giudizio civile contro il Ministero della Difesa, ottiene dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 9.000,00 oltre accessori. La sentenza, non impugnata, passa in giudicato.
Notificato il titolo al Ministero e decorso inutilmente il termine di legge, il difensore propone ricorso di ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’ordine di pagamento e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si costituisce per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la propria competenza. La pretesa esecutiva è azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze di condanna del Giudice Ordinario passate in giudicato. La sentenza del Tribunale di Taranto rientra nella previsione, risultando il passaggio in giudicato attestato dalla Cancelleria dell’A.G.O.
Il ricorso è ritenuto regolare in rito: la notifica del 21 novembre 2024 e il deposito del 2 dicembre 2024 rispettano il dimezzamento dei termini di cui all’art. 87, terzo comma, c.p.a., nonché la prova del giudicato richiesta dall’art. 114, secondo comma, c.p.a.
La questione centrale riguarda l’assenza della formula esecutiva in calce al titolo. Il Tribunale la supera richiamando la riforma “Cartabia”: il nuovo art. 475 c.p.c. non contempla più la formula, e per avviare l’esecuzione di un titolo giudiziario è sufficiente la copia attestata conforme. Da ciò l’abrogazione dell’art. 115, commi 1 e 3, c.p.a. e la modifica della rubrica. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, il giudice accerta l’inottemperanza: il titolo è stato notificato al Ministero presso la sede reale il 20 febbraio 2024 e il termine di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 è decorso senza adempimento. Il ricorso è quindi accolto, con ordine al Ministero di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
La richiesta di nomina del Commissario ad acta è disattesa allo stato, non emergendo elementi che facciano ritenere l’Amministrazione ulteriormente inerte. Le spese del giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., sono poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale