Autotutela e riesercizio del potere su SRB nel rispetto del giudicato (TAR Marche n. 534 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, dopo l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di autotutela per difetto di motivazione, rieserciti il potere deve svolgere una nuova e più approfondita istruttoria, idonea a dare conto in concreto dell’impatto paesaggistico dell’impianto e della valutazione delle misure di mitigazione. L’esistenza di un vincolo paesaggistico non preclude l’installazione di una stazione radio base, ma impone una valutazione rigorosa, non tautologica, degli aspetti di compatibilità. Il regime di particolare favore per le infrastrutture di comunicazione elettronica non consente di derogare alle discipline poste a tutela di interessi differenziati, dovendosi operare un contemperamento proporzionale tra connettività e salvaguardia del paesaggio. Il riesercizio del potere non viola il giudicato quando l’Amministrazione si attenga alle statuizioni della sentenza e motivi in modo adeguato il nuovo diniego.

Il Fatto

Il Comune di Offida annullava in autotutela l’autorizzazione rilasciata a una società per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, assentita per silentium ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003. Il diniego si fondava sulla ritenuta incompatibilità paesistico-ambientale dell’impianto, collocato sulla sommità di un colle in zona vincolata dal PRG e qualificata come sensibile dal regolamento comunale per la telefonia.

La società impugnava il provvedimento e il TAR Marche, con la sentenza n. 454 del 14 maggio 2024, accoglieva il ricorso, rilevando che la verifica di compatibilità era affetta da motivazione apodittica e non esaminava le soluzioni di mitigazione proposte. Il Comune si rideterminava con una nuova determinazione, adottando una rinnovata relazione di verifica paesistico-ambientale. Avverso tali atti la società proponeva nuovo ricorso, deducendo violazione del giudicato, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, già affermato nella precedente pronuncia, secondo cui il vincolo paesaggistico non comporta inedificabilità assoluta, ma esige una valutazione più rigorosa, che si traduca in motivazione effettiva. Le infrastrutture di telefonia sono opere di pubblica utilità e possono collocarsi in qualsiasi zona, ma il favor normativo non consente di comprimere interessi paesaggistici presidiati da vincoli efficaci.

Il bilanciamento, secondo il Tribunale, va svolto in concreto, considerando anche soluzioni alternative, in un’ottica di proporzionalità. Su questa base il Collegio esamina il nuovo provvedimento e ritiene che il Comune non abbia violato il giudicato: la precedente sentenza aveva censurato l’annullamento quasi automatico basato sulle delibere comunali, interpretate come divieto assoluto, mentre il nuovo atto si fonda su una rinnovata istruttoria.

La relazione di compatibilità descrive le caratteristiche dell’area, il regime di tutela e le incongruenze tra l’altezza dichiarata e quella effettiva. L’Amministrazione sottolinea la posizione dell’impianto sulla sommità di un colle privo di vegetazione, visibile da più versanti, e la compromissione dell’identità del contesto rurale. Rispetto alla precedente relazione, il Comune precisa meglio le ragioni del disturbo della visuale panoramica: la motivazione risulta così adeguata.

Quanto alle misure di mitigazione, il Tribunale osserva che esse sono state valutate e giudicate inefficaci con percorso logico coerente: il mascheramento a “finto arbusto” risulterebbe fuori luogo in un contesto privo di vegetazione simile. Il Comune ha inoltre indicato un sito alternativo, ritenuto più idoneo sotto il profilo paesaggistico, lasciando aperta una soluzione collaborativa. Le valutazioni di incompatibilità sono pertanto immuni dai vizi denunciati e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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