Risarcimento danno da ritardo: prova del pregiudizio e insussistenza dell’inerzia (Cons. Stato n. 9234 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di condanna al risarcimento del danno da ritardo, proposto ai sensi dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm., il ricorrente deve provare in modo rigoroso il pregiudizio economico concretamente subito, secondo i criteri dell’art. 2697 cod. civ., applicabili al processo amministrativo. Le voci di danno generiche o smentite dalla stessa documentazione prodotta dalla parte non possono essere accolte. L’accoglimento della domanda presuppone inoltre l’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione, che è esclusa quando l’istruttoria procedimentale abbia visto la partecipazione attiva del privato e il progetto presentato risulti superato da una successiva variante urbanistica. In tal caso manca anche la dimostrazione della spettanza del bene della vita.
Il Fatto
Una società immobiliare presentava nel 2011 un’istanza di permesso di costruire. Il Comune esprimeva una determinazione favorevole, condizionando però il rilascio del titolo alla previa stipula di una convenzione per la cessione gratuita di aree pubbliche, poi avvenuta nel 2014. Non seguiva né la convenzione per le opere di urbanizzazione primaria, né il rilascio del titolo edilizio.
La società agiva in primo grado censurando l’inerzia dell’amministrazione. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, accertava l’insussistenza dell’inerzia e respingeva la domanda risarcitoria. La società appellava deducendo la formazione del permesso per silenzio-assenso, il danno da comportamento mero, la lesione dell’affidamento e la perdita di chance, quantificando il pregiudizio in oltre 500.000 euro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio precisa anzitutto l’oggetto del giudizio: la domanda non attiene ad un’azione avverso il silenzio, ma ad un’azione di condanna al risarcimento del danno da ritardo, come confermato dalla stessa istanza di parte che ha determinato la conversione del rito. La precisazione delimita i presupposti della tutela e i relativi oneri.
Nel merito, il Consiglio di Stato conferma il rigetto per mancanza di prova del pregiudizio. La voce più consistente, la presunta restituzione del doppio della caparra per complessivi 400.000 euro, risulta smentita dalla stessa documentazione di parte. Per il primo contratto preliminare l’acconto versato era inferiore a quanto allegato; per il secondo, un contratto di transazione prevedeva la restituzione del solo importo ricevuto, con espressa rinuncia ad ogni azione risarcitoria. La Corte applica i criteri di riparto dell’onere probatorio dell’art. 2697 cod. civ. anche al processo amministrativo.
Le restanti voci sono parimenti generiche e prive di dimostrazione del nesso di causalità: l’impossibilità di accesso al Piano Casa, il versamento dell’IMU, la diminuzione del valore del progetto. Quanto alla sanzione tributaria, manca la prova del pagamento ed è stata prodotta solo nuova documentazione, inammissibile in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm.
Il Collegio aggiunge un’autonoma ragione di infondatezza: l’assenza del presupposto dell’inerzia. Dalla stipula della convenzione del 2014 e sino al ricorso l’amministrazione ha svolto un’istruttoria con la partecipazione attiva della società, e il progetto originario risulta superato dalla procedura di variante urbanistica, per la quale il Comune ha richiesto documentazione aggiornata non ottemperata. Non è dunque dimostrata la spettanza del bene della vita, né l’immediata accoglibilità dell’istanza.
L’appello va pertanto respinto, con non luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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