Autotutela su SCIA e falsa rappresentazione della destinazione turistico-ricettiva (Cons. Stato n. 4862 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa rappresentazione della realtà contenuta in una SCIA è incompatibile con la tutela del legittimo affidamento e consente all’amministrazione di esercitare i poteri inibitori e repressivi anche oltre il termine ordinario di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. In applicazione dell’art. 19, comma 4, che rinvia alle condizioni dell’art. 21-nonies, il superamento del limite temporale è ammesso quando la segnalazione si fondi su dichiarazioni non veritiere. L’atto con cui il Comune interviene in tali casi, pur denominato annullamento d’ufficio, va qualificato come declaratoria di inefficacia della SCIA. Nei casi di titolo abilitativo rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi o della destinazione dell’area, rilevanti ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto è in re ipsa, non potendo l’ordinamento tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato.
Il Fatto
Due società hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, la SCIA del 2015 di avvio dell’attività turistico-ricettiva e la successiva comunicazione di subingresso del 2022. All’origine vi era un piano di lottizzazione approvato nel 2005 e la convenzione sottoscritta con il Comune, seguita dal permesso di costruire che assentiva sedici unità immobiliari, otto con destinazione residenziale e otto turistico-ricettiva, oltre ai servizi comuni.
A seguito di sopralluoghi, il Comune ha contestato la lottizzazione abusiva funzionale e la falsa rappresentazione dell’esercizio dell’attività turistico-ricettiva nelle SCIA. Il TAR Toscana ha respinto il ricorso, ritenendo che il complesso fosse a destinazione residenziale nonostante le dichiarazioni di esercizio dell’attività ricettiva. Le società hanno proposto appello, deducendo l’erronea qualificazione dell’attività di case e appartamenti per vacanze, la violazione del legittimo affidamento e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure per la loro stretta connessione e ritiene l’appello infondato. Il punto di partenza è che, a prescindere dalla contestata lottizzazione abusiva, l’accertata destinazione residenziale degli edifici e la conseguente falsa rappresentazione dei fatti nelle SCIA del 2015 e del 2021 costituiscono circostanze di fatto da sole sufficienti a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato.
La dimostrazione della destinazione esclusivamente residenziale emerge da elementi oggettivi: gli accatastamenti delle unità in categoria A/2, l’assenza dei servizi comuni necessari per l’attività dichiarata e la richiesta e il rilascio della residenza anagrafica in alcune unità. Il Collegio precisa che non rilevano le successive SCIA del 2015 e del 2017, con le quali la società aveva soltanto comunicato diverse modalità di gestione del villaggio, sempre destinato a finalità turistico-ricettive.
Da ciò consegue la legittimità della declaratoria di inefficacia delle SCIA, fondata sulla mancata destinazione degli edifici alle finalità dichiarate. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, quando il contrasto tra fattispecie rappresentata e fattispecie reale è rimproverabile all’interessato, opera il legittimo superamento del termine per l’esercizio dell’autotutela. L’amministrazione può esercitare i poteri inibitori e repressivi anche dopo la scadenza del termine dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, qualora emerga una falsa rappresentazione della realtà.
Il percorso argomentativo si completa con il richiamo all’art. 21-nonies, comma 2-bis: nei casi di titolo abilitativo fondato su falsa rappresentazione, oltre al superamento del termine massimo, l’interesse pubblico alla rimozione è in re ipsa. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, IV, n. 6891 del 2025 e Cons. Stato, IV, n. 7056 del 2024. L’appello è quindi respinto e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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