Ammissibile in appello il giudicato che esclude la prescrizione del credito (Cons. Stato n. 5416 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso il diniego di rimborso fondato sulla prescrizione del credito, è ammissibile la produzione di sentenze intervenute tra le parti che accertino con efficacia di giudicato la sussistenza del debito. Tali provvedimenti giurisdizionali sono idonei a escludere immediatamente, e con efficacia di giudicato, l’estinzione del credito accertata in primo grado, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. L’ammissione della prova nuova trova fondamento nel carattere discrezionale del potere conferito al Collegio dall’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. e risponde all’esigenza di uniformare la realtà processuale a quella storica. La pendenza di giudizi chiusi o in corso, relativi a distinte campagne lattiero-casearie, integra un contenzioso di massa che esclude la prescrizione decennale della sorte capitale.
Il Fatto
Le Agenzie appellanti impugnavano la sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso del produttore, annullando tre intimazioni di pagamento di importi rilevanti. Il primo giudice aveva ritenuto assorbente la mancata prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Le appellanti deducevano l’erroneità della decisione e chiedevano l’ammissione di prove documentali nuove, costituite da sentenze e da un decreto di perenzione relativi a ricorsi del produttore avverso gli atti di prelievo supplementare delle rispettive campagne.
La parte appellata si costituiva chiedendo il rigetto. In sede cautelare la Sezione accoglieva la domanda ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. La causa giungeva in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità della prova nuova in appello. Richiamando un proprio precedente, Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, la Sezione ribadisce che il potere di ammissione ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm. ha carattere discrezionale. Deroghe alla regola possono giustificarsi in ragione della peculiarità del singolo caso, specie quando il contenzioso si caratterizza per l’impugnazione di una pluralità di atti di accertamento, ciascuno riferito a una diversa annata casearia.
Il contemperamento tra i principi del giusto processo e l’esigenza di adeguare la realtà processuale a quella storica porta a ritenere indispensabile la produzione di uno specifico documento del quale la parte illustri con precisione l’incidenza sulla statuizione impugnata e l’attitudine a sovvertirla. Sono pertanto ammissibili i provvedimenti giurisdizionali consistenti in una sentenza che accerti con efficacia di giudicato la sussistenza del debito, poiché tale statuizione è idonea a escludere l’estinzione del credito senza ulteriori approfondimenti.
Nel caso concreto la richiesta concerne sentenze che integrano un giudicato di merito confermativo del credito portato dal provvedimento impugnato. Ricorrono quindi le circostanze legittimanti individuate dalla Sezione. Il Collegio esclude che si possa confermare la prescrizione, perché ciò confliggerebbe con i precedenti giudicati e con i giudizi ancora in corso, dai quali deriva l’effetto interruttivo.
La Sezione passa in rassegna i numerosi giudizi intercorsi tra le parti, chiusi o pendenti, relativi a distinte campagne lattiere. Rileva che la pendenza di tali giudizi, non anteriore a dieci anni calcolati a ritroso dal momento di adozione degli atti di riscossione, esclude la prescrizione decennale della sorte capitale. Il contenzioso è qualificato come mass litigation, non agevolmente ricostruibile, a fronte del quale non appare ingiustificata la completa ricostruzione delle circostanze avvenuta solo in appello.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate, in ragione della complessità numerica del contenzioso e della mancata sostanziale difesa in prime cure.
Nota della Redazione
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