Autotutela del titolo in sanatoria e clausola di rimproverabilità del beneficiario (Cons. Stato n. 2505 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio non opera quando il contrasto tra la fattispecie rappresentata e quella reale sia rimproverabile all’interessato, anche a titolo di condotta omissiva. La clausola di cui al comma 2-bis dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 va letta in chiave unitaria con il comma 1 e in coerenza con il principio di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della stessa legge, che impegna entrambe le parti del rapporto amministrativo. L’affidamento incolpevole del beneficiario del titolo in sanatoria non è configurabile quando il vizio sia facilmente riconoscibile dalla semplice lettura del provvedimento. In tal caso la rimozione dell’atto illegittimo è atto vincolato e l’interesse pubblico al ripristino della legalità si ritiene sussistente in re ipsa.

Il Fatto

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 16498/2023, respinge il ricorso proposto dagli acquirenti di un immobile avverso la determinazione con cui Roma Capitale aveva annullato in autotutela una concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2003.

La sanatoria era stata formata su una domanda di condono in realtà riferibile a un altro immobile e presentata da un soggetto estraneo alla proprietà. Gli interessati propongono appello deducendo la violazione del termine di diciotto mesi, l’incolpevolezza del proprio affidamento e l’illegittimità della sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto la vicenda: l’atto di compravendita dava atto della piena conformità urbanistica del bene e non richiamava alcuna istanza di sanatoria. Da ciò il Collegio desume l’impossibilità di configurare un affidamento tutelabile sulla rappresentazione fornita dagli uffici, risultando per tabulas l’inesistenza di una vicenda pregressa idonea a fondarla.

Il primo giudice aveva qualificato il provvedimento favorevole come nullo ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 per difetto della causa, applicando però il regime dell’art. 21-nonies. La Sezione corregge la qualificazione: l’autotutela è stata adottata non in difetto di elementi essenziali, ma in presenza di un errore sui presupposti, stante la sovrapposizione delle pratiche; la motivazione dell’atto vincola quindi la qualificazione della fattispecie.

Quanto al regime temporale, la Corte richiama il criterio del tempus regit actum riferito al momento di adozione del provvedimento oggetto di autotutela. Poiché la sanatoria risale al 2003, non era allora vigente l’art. 21-nonies; ma alla data di adozione dell’autotutela (ottobre 2017) il termine di diciotto mesi era ormai decorso. Sulla decorrenza il Collegio si richiama alla Corte costituzionale n. 88/2025, che ha distinto il termine rigido, computato dall’adozione dell’atto, dal termine ragionevole, che decorre dalla scoperta dell’illegittimità.

Il passaggio centrale concerne la compartecipazione causale degli interessati alla formazione del titolo illegittimo. La Sezione ritiene che la condotta omissiva vada sussunta nella fattispecie del comma 2-bis, in un’ottica di responsabilizzazione del beneficiario e di interpretazione conforme agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il titolo annullato indicava testualmente un istante estraneo alla proprietà: un errore facilmente riconoscibile dal beneficiario, chiamato a un onere di ordinaria diligenza nella lettura del provvedimento.

Infine, la difesa degli appellanti poggiava su un fatto asseritamente scriminante in ordine al quale non è stato assolto l’onere probatorio, secondo il principio della vicinanza della prova. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata a mezzo di motivazione parzialmente diversa e con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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