Ottemperanza per carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2675 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione, entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro passata in giudicato e ritualmente notificata, integra gli estremi della inottemperanza dell’amministrazione. Tale inottemperanza è dichiarata dal giudice amministrativo, che assegna all’amministrazione un termine per provvedere e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo annuo di euro 500,00. A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di conseguire il rilascio del beneficio. Nel giudizio si è costituito il Ministero, senza formulare deduzioni nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio di ottemperanza, precisando che esso non si estende alle spese di lite liquidate nella sentenza di merito, in quanto distratte in favore del difensore e non azionate in tale sede. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, non aveva ricevuto esecuzione, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato l’assenza di pagamenti, anche parziali, da parte dell’amministrazione. La costituzione in giudizio del Ministero, priva di qualsivoglia deduzione o indicazione sullo stato della procedura, ha confermato la fondatezza della pretesa, con un credito non contestato nell’an e nel quantum.
Il Tribunale ha pertanto accertato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per adempiere integralmente. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, che provvederà al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente.
La pronuncia ha infine accolto il ricorso, condannando l’amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, e confermando la natura di adempimento connesso ai doveri d’istituto per l’incarico commissariale.
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Nota della Redazione
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