Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4409 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la sussistenza del giudicato e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo tra la notifica del titolo esecutivo e l’esecuzione giudiziale. Il titolo esecutivo è costituito, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., dalla sentenza munita di attestazione di conformità. In mancanza di prova dell’integrale esecuzione da parte dell’Amministrazione, il ricorso è accolto e si nomina commissario ad acta un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, senza riconoscimento di compenso, rientrando l’attività commissariale nei suoi compiti istituzionali.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti relativa all’anno scolastico 2021/2022, quantificata in € 1.478,28 lordi oltre interessi legali.

La sentenza, notificata all’Amministrazione il 30 aprile 2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 luglio 2025. L’Amministrazione è rimasta inerte. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Il primo passaggio argomentativo riguarda le condizioni dell’azione esecutiva: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dal cancelliere, ed è stata notificata in copia conforme all’Amministrazione il 30 aprile 2025.

Alla data di proposizione del ricorso era pertanto trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il Tribunale qualifica tale termine come lasso temporale minimo necessario tra la notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore e l’esecuzione giudiziale. Il titolo esecutivo è individuato, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., nella sentenza dotata di attestazione di conformità, con richiamo a Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.

L’Amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza. Questa inerzia non contestata determina l’accoglimento del ricorso, con conseguente obbligo dell’Amministrazione scolastica di erogare la somma dovuta entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, a titolo di retribuzione professionale docente di cui all’art. 7 CCNL del 15 marzo 2001.

Quanto alla fase esecutiva, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando gli atti necessari, anche avvalendosi di un funzionario delegato e della struttura organizzativa regionale.

Il Tribunale esclude espressamente il riconoscimento di un compenso al commissario. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dello stesso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato e pagamento diretto ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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