Trattamento sanzionatorio più favorevole: la comparazione va fatta in concreto (Cass. civ. Sez. 2 n. 18825 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecito trasferimento di denaro contante, l’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, ex art. 69 d.lgs. n. 231/2007, tra la disciplina di cui al d.l. n. 143/1991 e quella introdotta dal d.lgs. n. 90/2017, postula un apprezzamento in concreto delle circostanze di commissione dell’illecito, ai sensi dell’art. 67 d.lgs. n. 231/2007 come modificato. La comparazione non può esaurirsi in un confronto astratto tra i limiti edittali delle diverse discipline, dovendo invece fondarsi sull’individuazione del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico. Il giudice del rinvio è vincolato, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., a compiere gli apprezzamenti di fatto richiesti dal giudice di legittimità, senza limitarsi a trasfondere meccanicamente il criterio sanzionatorio applicato dalla P.A. nel nuovo sistema edittale.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva ingiunto a una persona fisica e alla società da lui rappresentata il pagamento di una sanzione pecuniaria per 34 transazioni in contanti effettuate senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione dell’art. 1, comma 1, legge n. 197/1991.
Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e in appello, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 27705/2019, aveva cassato la decisione limitando il thema decidendum alla sola individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, sopravvenuta la riforma del d.lgs. n. 90/2017. Il giudice del rinvio aveva tuttavia nuovamente rigettato l’opposizione, operando una comparazione astratta tra i sistemi sanzionatori.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e dell’art. 67, comma 1, d.lgs. n. 231/2007 come modificato. La corte territoriale, limitandosi a ricalcolare la sanzione applicando il criterio proporzionale adottato dal Ministero all’interno dei nuovi limiti edittali, aveva eluso l’obbligo di compiere gli apprezzamenti di fatto imposti dalla pronuncia di rinvio.
La Suprema Corte ha ribadito che la comparazione tra il vecchio e il nuovo regime sanzionatorio non può risolversi in un confronto tra minimi e massimi edittali. Al contrario, occorre verificare quale disciplina risulti complessivamente più favorevole in relazione alle specifiche circostanze del caso, valorizzando i criteri di graduazione indicati dall’art. 67 d.lgs. n. 231/2007: gravità e durata della violazione, grado di responsabilità, capacità finanziaria, vantaggio ottenuto o perdite evitate e livello di cooperazione.
La Corte ha richiamato il costante orientamento per cui la questione dell’applicabilità dell’istituto della continuazione e della reiterazione ravvicinata deve essere valutata in concreto, non potendo essere esclusa per il sol fatto di non essere stata oggetto dell’originario giudizio di opposizione. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare se i plurimi trasferimenti fossero riconducibili a un disegno unitario, ai sensi dell’art. 67, comma 3, citato.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, dichiarando assorbiti i restanti motivi di ricorso in quanto rivolti a profili che il giudice del rinvio dovrà rivalutare alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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