Errata indicazione del paese d’origine nel documento di trasporto: integrato l’illecito anche senza obbligo di emissione (Cass. civ. Sez. 2 n. 18177 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, l’art. 5, par. 4, del Reg. UE n. 543/2011, come interpretato dalla Corte di Giustizia nella causa C-319/21, non impone al detentore di emettere un documento di accompagnamento; tuttavia, se tale documento viene redatto, esso deve riportare il nome e il paese di origine dei prodotti, indipendentemente dalla circostanza che le indicazioni siano già presenti sugli imballaggi. La presenza di indicazioni erronee sul documento, in contrasto con quelle sulle etichette, è idonea a viziare l’impressione generale dell’ispettore e a ostacolare il controllo, integrando l’elemento oggettivo dell’illecito. L’errore può essere superato solo se, nell’immediatezza del controllo, sia possibile dissipare ogni dubbio sulla reale origine del prodotto senza ricorrere a verifiche complesse. La non obbligatorietà del documento non esclude la violazione, né rileva ai fini del principio di legalità.
Il Fatto
La società e il suo legale rappresentante avevano proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 5, par. 4, Reg. CE n. 543/2011. Nel corso di una verifica effettuata durante un trasporto di prodotti ortofrutticoli freschi dalle piattaforme della società ai propri punti vendita, era emerso che il documento di trasporto conteneva indicazioni erronee sul paese di origine delle merci, indicato come Italia anziché Spagna.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione valorizzando la mancata contestazione alla società, ma la Corte d’Appello, in ottemperanza alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia nella causa C-319/21, aveva accolto l’appello, confermando l’ordinanza ingiunzione e riducendo la sanzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 6 e 14 della legge n. 689/1981, sostenendo che la contestazione dell’illecito non era stata validamente notificata alla società quale obbligata in solido, non comparendo nel verbale la relativa qualifica.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha richiamato il principio, ribadito di recente, in base al quale la notifica al trasgressore nella duplice qualità di persona fisica e di legale rappresentante del soggetto obbligato in solido consente di ritenere raggiunto lo scopo della contestazione anche nei confronti dell’ente rappresentato, ove sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione e società. Nel caso di specie, il verbale indicava il trasgressore in proprio e quale legale rappresentante della società, mentre l’ordinanza ingiunzione individuava espressamente la società quale obbligata in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981. La Corte ha precisato che l’opposizione è un giudizio sul rapporto e non sull’atto, sicché i vizi del procedimento assumono rilievo solo se si traducano in una lesione del diritto di difesa, non allegata nella specie.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 5, par. 4, del Reg. UE n. 543/2011 e del principio di legalità, assumendo che la mancata obbligatorietà del documento di trasporto escludesse il presupposto per sanzionare l’operatore, il quale sarebbe stato peraltro costretto a redigerlo da una imposizione dell’ente accertatore.
La Corte ha escluso tale ricostruzione. Ha ricordato che i documenti di accompagnamento costituiscono uno dei riferimenti sulla base dei quali l’ispettore ricava l’impressione generale delle partite da controllare. Un’indicazione del paese di origine difforme da quella presente sugli imballaggi è idonea a viziare l’impressione generale e a nuocere all’efficienza del controllo. Il documento, una volta emesso, deve essere completo e corretto; l’eventuale facoltatività dell’emissione non neutralizza la rilevanza dell’errore. L’illecito non richiede una valutazione di offensività in concreto, poiché l’offensività è insita nella previsione normativa. La Corte ha confermato l’orientamento già espresso nell’ordinanza n. 1597/2025, in coerenza con la pronuncia pregiudiziale della CGUE.
Quanto all’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la verifica circa l’impossibilità per l’ispettore di dissipare immediatamente i dubbi è stata ritenuta una valutazione di merito, logicamente motivata e non rinnovabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.