Concorso del proprietario negligente nell’abbandono di rifiuti (Cass. civ. Sez. 2 n. 16934 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illeciti amministrativi per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, ai sensi degli artt. 192 e 255 d.lgs. n. 152/2006, la responsabilità è configurabile anche in capo al proprietario dell’area che non sia autore materiale della condotta, qualora la sua omissione colposa abbia reso possibile la commissione del fatto da parte di terzi, integrando un’ipotesi di concorso di persone ex art. 5 l. n. 689/1981. L’assenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento non esclude in assoluto il concorso, potendo la condotta omissiva colposa del proprietario fondersi con quella dei concorrenti. L’accertamento della colposa negligenza nella custodia del bene e della sua efficienza causale è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il procuratore generale di due comproprietarie di un appezzamento di terreno aveva proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione con cui erano state sanzionate per gli illeciti di cui agli artt. 192 e 255 d.lgs. n. 152/2006, essendo stati rinvenuti, su un’area pertinenziale al condominio, rifiuti speciali non pericolosi depositati in modo incontrollato da terzi. Respinta l’opposizione dal Tribunale, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità delle proprietarie, riconoscendo la rilevanza della loro condotta omissiva per non aver vigilato sull’area, facilmente controllabile in quanto adibita a parcheggio condominiale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato l’intempestività del controricorso dell’Amministrazione, depositato oltre il termine di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., ritenendo il ricorso idoneo a consentire la comprensione dei profili di critica formulati.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha precisato che le norme di riferimento non sono soltanto quelle richiamate dalle ricorrenti, ma anche l’art. 5 l. n. 689/1981 in materia di concorso di persone nella violazione amministrativa. Ha quindi distinto la fattispecie dagli orientamenti della giurisprudenza penale richiamati dalle ricorrenti, osservando come questi si riferiscano a reati dolosi, per i quali non è configurabile un concorso colposo del proprietario, mentre gli illeciti amministrativi possono essere integrati anche da un comportamento colposo ai sensi dell’art. 3 l. n. 689/1981.
La mancanza di un obbligo giuridico di impedire l’evento non esclude la possibilità del concorso, poiché una condotta omissiva colposa, particolarmente efficiente, può rendere possibile l’attività di abbandono da parte di terzi. Ciò avviene quando il proprietario non eserciti il controllo sullo stato e sull’utilizzo del proprio immobile, nell’ambito di un accudimento diligente dei beni volto alla loro protezione e custodia anche per la salvaguardia dell’ambiente; il rimprovero è limitato a quanto concretamente possibile e pretendibile.
La Corte ha infine richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui la responsabilità solidale del proprietario con l’autore della violazione, ai sensi dell’art. 6 l. n. 689/1981, sussiste ove l’illecito gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, potendo la colpa consistere nell’omissione delle cautele suggerite dall’ordinaria diligenza per un’efficace custodia. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva correttamente valorizzato la facile controllabilità dell’area, quotidianamente verificabile senza difficoltà.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., e dichiarati i presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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