Contributo di costruzione dovuto per ricostruzione senza preesistente consistenza (Cons. Stato n. 6215 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, è dovuto ogni qualvolta l’intervento edilizio determini un incremento del carico urbanistico e una compartecipazione del privato all’incremento di valore della proprietà. La ricostruzione di un edificio crollato integra ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, solo se sia possibile accertare la preesistente consistenza del fabbricato. Quando tale accertamento è impedito dalla totale distruzione risalente a lungo tempo prima e l’opera presenta sagoma, superfici e volumi diversi, l’intervento va qualificato come nuova costruzione e il contributo è legittimamente preteso. La contiguità temporale tra demolizione e ricostruzione costituisce indice della unicità del disegno di recupero.

Il Fatto

La società appellante aveva acquistato all’asta un compendio immobiliare compreso in una lottizzazione privata, nel quale era ricompreso un capannone industriale crollato a seguito di un incendio. Intendendo provvedere alla ricostruzione dell’edificio, con volume e prospetto differenti rispetto all’immobile originario, la società aveva versato al Comune un importo di € 90.721,28 a titolo di contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire. Successivamente aveva chiesto la restituzione della somma, sostenendo che l’intervento non determinasse alcun aumento del carico urbanistico, consistendo nella semplice ricostruzione di un fabbricato già esistente, con superficie utile minore e identica destinazione d’uso.

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 278 del 28 febbraio 2023, aveva respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese. La società ha proposto appello, articolando due motivi: violazione dell’art. 19, comma 1, e dell’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, per non avere il primo giudice considerato l’assenza di nuovo carico urbanistico, e travisamento dei fatti nella qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché come intervento sull’edificazione esistente.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla natura del contributo di costruzione, che si compone di due voci distinte: il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 2915 del 2016), il Collegio ribadisce che gli oneri compensano la collettività per il nuovo carico urbanistico riversato sulla zona, mentre il costo di costruzione integra una compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà del costruttore.

Il percorso argomentativo si appoggia alle pronunce dell’Adunanza plenaria. La sentenza n. 24 del 2016 ha qualificato il contributo come prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario, la cui ragione risiede nel surplus di opere di urbanizzazione conseguente al nuovo intervento. La sentenza n. 12 del 2018 ha definito l’atto di determinazione del contributo come atto paritetico. Il Collegio richiama altresì Cons. Stato, sez. II, n. 2561 del 2019, secondo cui è sufficiente che l’intervento muti la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica dell’immobile.

Su queste premesse, la Corte verifica la qualificazione dell’opera. L’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, nella formulazione vigente all’epoca, ricomprende nella ristrutturazione edilizia il ripristino di edifici crollati attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Nel caso concreto tale accertamento è risultato impraticabile: tra il crollo e il rilascio del nuovo titolo erano trascorsi dodici anni, l’area si presentava libera e inedificata e la documentazione fotografica confermava l’assenza di tracce materiali del fabbricato. La stessa SCIA del novembre 2017 aveva ad oggetto la mera rimozione dei detriti.

Il Collegio valorizza inoltre le differenze sostanziali tra l’edificio distrutto e quello progettato, con aumento della superficie coperta da 9.350 a 10.560 mq e del volume da 83.972,10 a 97.750,22 mc, oltre a sagoma e prospetti differenti. A ciò si aggiunge il lungo intervallo tra distruzione e ricostruzione: richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 5791 del 2004, la Corte sottolinea che solo la contiguità temporale tra demolizione e ricostruzione dimostra l’unicità del disegno di recupero e consente di provarne l’omogeneità contenutistica.

La sentenza impugnata è dunque condivisibile sia nella qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, sia nella conferma della legittimità del rigetto della richiesta di restituzione, avendo il Comune applicato correttamente le tabelle parametriche. L’appello è integralmente respinto, con condanna della società appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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