Scatti stipendiali anche al personale della Guardia di Finanza cessato a domanda (TAR Toscana n. 1947 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, si applica anche al personale della Guardia di Finanza collocato in quiescenza a domanda, con computo degli stessi nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e comprende i corpi indicati dall’art. 16 della legge n. 121/1981. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6 bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attiene alla sola base pensionabile e non incide sul calcolo del TFS. Sulla somma spettante non si cumulano interessi e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
I ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze della Guardia di Finanza, con diverse qualifiche, e si sono congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. Hanno chiesto l’accertamento del diritto alla maggiorazione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio e la condanna dell’INPS alla rideterminazione della somma spettante.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha eccepito il difetto di legittimazione passiva. L’INPS ha dedotto l’inammissibilità delle domande di alcuni ricorrenti per mancata liquidazione del TFS, la prescrizione nei confronti di uno di essi, la decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno e l’inapplicabilità del beneficio in forza dell’art. 1, comma 15 bis del d.l. n. 379/1987 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. Il giudizio è stato interrotto per cancellazione del difensore dall’albo e poi riassunto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività dell’atto di riassunzione. Nell’art. 80, comma 3, c.p.a. il termine di 90 giorni decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, non dal suo verificarsi: solo dalla comunicazione dell’ordinanza di interruzione poteva iniziare a spirare il termine. L’atto notificato il 30 aprile 2025 è pertanto tempestivo.
È disposta l’estromissione del Ministero, poiché l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale. L’eccezione di inammissibilità è respinta: il ricorso ha natura di accertamento e condanna, rientrante nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., e non di annullamento, con la conseguenza che non opera la regola dell’attualità della lesione. I provvedimenti di pensione prodotti, privi del beneficio, valgono a far presumere la sua mancata applicazione. La prescrizione è esclusa perché il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento e, nel caso considerato, è stata interrotta da atto di diffida.
Nel merito il ricorso è fondato. I sei scatti previsti dall’art. 6 bis sono computabili ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. La loro estensione ai sottufficiali fu limitata dall’art. 1, comma 15 bis del d.l. n. 379/1987, novellato dall’art. 11 della legge n. 231/1990, ma la norma è stata abrogata dal d.lgs. n. 66/2010, senza che possa ammettersi reviviscenza, istituto di carattere eccezionale. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante vigenza dell’art. 6 bis per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il termine del 30 giugno non è perentorio: non è qualificato come decadenziale e il comma 3 ammette il collocamento a riposo in anni successivi. Ammettere il contrario produrrebbe una disparità di trattamento priva di giustificazione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera solo sulla base pensionabile e non sul TFS. Il beneficio spetta infine anche a chi non ha ricoperto ruoli apicali, perché la norma richiama espressamente anche ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
Accolto il ricorso, sulla somma spettante si applica l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che richiama l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991: interessi e rivalutazione monetaria non sono cumulabili, riconoscendosi la maggior somma. Le spese sono compensate per la non univocità iniziale degli orientamenti.
Nota della Redazione
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