Silenzio e accesso soddisfatti con ricorso e conversione sui motivi aggiunti (TAR Abruzzo n. 230 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio, dei provvedimenti richiesti con l’istanza determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento del silenzio inadempimento, unitamente alla condanna dell’amministrazione alle spese quando la pronuncia intervenga solo dopo il deposito del ricorso. Analoga cessazione si verifica sulla domanda di annullamento del silenzio rigetto in materia di accesso, ove i documenti prodotti corrispondano per tipologia a quelli richiesti e il ricorrente non indichi specificamente quelli mancanti. I motivi aggiunti che investono un ordine di demolizione e una domanda risarcitoria ex art. 30, comma 2, cod. proc. amm. seguono il rito ordinario e non quello speciale sul silenzio, con conseguente conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 1, cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario pro indiviso di un’area inserita nel piano degli insediamenti produttivi, ha sollecitato al Comune l’adozione delle misure di polizia edilizia per opere abusive realizzate dalle società proprietarie dei fondi adiacenti. Una consulenza tecnica disposta in un giudizio civile pendente per regolamento di confini aveva evidenziato l’esistenza di accessi e di una strada insistente sulla particella di proprietà del ricorrente.

Con istanza del 13.1.2023 il ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti sanzionatori previsti dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001; con istanza del 5.4.2023 ha chiesto copia dei verbali di sopralluogo e delle relazioni tecniche. Di fronte all’inerzia e al rigetto implicito ha proposto ricorso per silenzio inadempimento e per accesso. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per inidoneità della notifica e, nel merito, la cessazione della materia del contendere. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione nel frattempo adottato anche nei suoi confronti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere sull’istanza di adozione delle misure di polizia edilizia. Il Comune, adottando l’ordine di demolizione impugnato con i motivi aggiunti, ha infatti concluso il procedimento in corso di causa, soddisfacendo l’interesse sostanziale del ricorrente.

Analoga cessazione è dichiarata sulla domanda di annullamento del silenzio rigetto sull’accesso. Il Comune ha prodotto il rapporto preliminare prot. n. 4808 dell’8.3.2021, relativo al sopralluogo del 4.3.2021, e il rapporto del 24.10.2023 con verbale di sopralluogo del 12.06.2023 e documentazione fotografica. I documenti richiamati nell’ordine di demolizione corrispondono per tipologia a quelli richiesti con l’istanza del 5.4.2023.

In mancanza di una specifica indicazione da parte del ricorrente dei documenti mancanti, deve quindi presumersi che anche l’interesse conoscitivo sia stato soddisfatto. Sul punto il Tribunale non ravvisa alcun residuo interesse all’ostensione.

Quanto ai motivi aggiunti, è fondato il rilievo della difesa del Comune sull’applicazione necessaria del rito ordinario, non solo sulla domanda risarcitoria, ma anche su quella annullatoria, come stabilito dai commi 5 e 6 dell’art. 117 cod. proc. amm.. Ricorrono pertanto le condizioni per disporre il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32, comma 1, cod. proc. amm., per l’esame nel merito delle domande introdotte con i motivi aggiunti.

Sulle spese il Collegio rileva che il Comune si è pronunciato sulle istanze del ricorrente solo dopo il deposito del ricorso: esse seguono quindi la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Il Tribunale dispone la conversione nel rito ordinario e rimette gli atti al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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