Valutazione di avanzamento militare e voto numerico: insindacabile il merito assoluto (Cons. Stato n. 7036 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate, disciplinato dall’art. 1057, comma 4, cod. ordinamento militare, la valutazione costituisce giudizio di merito assoluto e non comparazione fra candidati: il punteggio numerico condensa e veicola compiutamente la valutazione amministrativa, senza necessità di motivazione discorsiva ulteriore rispetto al modello dell’art. 3 legge n. 241/1990. Ne deriva che l’interesse ad impugnare non consiste nel conseguire una posizione migliore rispetto ad altro candidato, ma nell’essere iscritto nel quadro di avanzamento in posizione utile, con conseguente inammissibilità delle censure rivolte alle valutazioni dei candidati idonei non iscritti in quadro. L’eccesso di potere in senso assoluto è configurabile solo in presenza di una carriera costantemente apicale ed esente da mende; quello in senso relativo richiede una patente discrasia nel metro di giudizio e non può ricavarsi da un confronto a coppie fra scrutinati.
Il Fatto
Un generale di brigata della Guardia di finanza partecipava alla procedura di avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2020. Dichiarato idoneo, non veniva iscritto nel quadro di avanzamento riservato a tre soli candidati: si collocava al 25° posto su 40 scrutinati, con un punto di merito inferiore alla soglia dei promovibili.
L’ufficiale impugnava dinanzi al TAR Lazio il giudizio della commissione superiore di avanzamento, la graduatoria, le schede di valutazione, i criteri recati dal verbale e la nota di comunicazione dell’esito. Il Tribunale dichiarava in parte inammissibile il ricorso, per difetto di interesse in relazione alle censure mosse alle valutazioni di generali diversi dai vincitori, e in parte lo respingeva, compensando le spese. Proponeva appello l’interessato, dolendosi anche dell’omessa pronuncia su alcuni motivi e dell’erronea declaratoria di inammissibilità, specie dopo la successiva promozione per scorrimento del quarto classificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina direttamente i motivi del ricorso originario, ritenendo sostanzialmente devoluto l’intero thema decidendum in appello, secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 27 aprile 2015, nel rispetto del perimetro fissato dall’art. 104 c.p.a. In via pregiudiziale dichiara tardiva, e quindi non esaminabile, la memoria di replica depositata oltre il termine.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma l’inammissibilità delle censure rivolte ai candidati idonei ma non iscritti in quadro. Poiché il giudizio di avanzamento è di merito assoluto e non comparativo, il punteggio determina la posizione di ciascuno senza che rilevi il confronto a coppie. La successiva promozione del quarto classificato non sana il difetto originario di interesse: un interesse sorto per sopravvenienza andava tutelato con i motivi aggiunti.
Sul primo motivo, il Collegio esclude l’obbligo di motivazione corrispondente all’art. 3 legge n. 241/1990. Il voto numerico, nel combinato disposto degli artt. 1030, comma 2, e 1057, commi 3 e 4, cod. ordinamento militare, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale, entro criteri di massima comunque desumibili dal d.P.R. n. 90/2010. L’identità dei punteggi attribuiti dai commissari non è di per sé indice di eccesso di potere, salvo prova rigorosa della rinuncia di un componente a esprimere giudizio autonomo.
La seconda doglianza è respinta nel merito. L’eccesso di potere in senso assoluto richiede una carriera costantemente ottima ed esente da mende: l’appellante, invece, ha riportato qualifiche non apicali e numerose flessioni di giudizio, né è risultato sempre primo nei corsi. La terza censura è parimenti infondata: il vizio in senso relativo richiede una patente discrasia nel metro valutativo e non emerge dal confronto atomistico dei singoli elementi, che l’art. 1058, comma 7, cod. ordinamento militare impone di considerare nel loro insieme. La distanza in graduatoria dai promossi e la presenza di molteplici elementi positivi nelle carriere dei tre vincitori escludono l’abnorme rottura del metro di giudizio.
Nota della Redazione
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