Licenziamento disciplinare e requisiti di ammissione al concorso pubblico (TAR Liguria n. 974 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che preclude la partecipazione a chi sia stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione riproduce una prescrizione regolamentare coperta da fonte primaria e non integra una ritorsione sindacabile ai sensi del d.lgs. n. 24/2023. Il principio di massima partecipazione di cui all’art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001 opera come regola generale e non abroga le cause ostative speciali anteriori, né consente di svalutare il buon andamento che i requisiti di accesso presidiano. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del D.P.R. n. 3/1957 è manifestamente infondata, realizzando la norma un contemperamento ragionevole tra diritto di accesso al pubblico impiego e imparzialità dell’organizzazione amministrativa. L’amministrazione conserva ampia discrezionalità nel configurare requisiti di ammissione coerenti con le professionalità da selezionare, senza che la norma regionale che fissa requisiti minimi le imponga la forma alternativa.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente pubblico e destinatario di un licenziamento disciplinare dal Comune di Sanremo, ha impugnato davanti al Tribunale il bando di concorso per un posto dirigenziale nel Settore Ambito Sociale, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Il bando richiedeva, tra i requisiti generali, di non essere stati licenziati per motivi disciplinari, e tra i requisiti specifici il possesso della laurea LM-87 e l’iscrizione all’albo degli assistenti sociali, sezione A. Nella domanda di partecipazione l’interessato aveva dichiarato sia il licenziamento, sub iudice davanti al Tribunale di Imperia, sia l’assenza dell’iscrizione richiesta.

Escluso dalla procedura, ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione e gli atti successivi, fino alla nomina della vincitrice, dolendosi dell’incompetenza degli organi che avevano definito i requisiti e fissato le prove, dell’illegittima composizione della commissione e dell’ammissione della controinteressata, priva secondo la prospettazione dei titoli di studio. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza della Prima Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalle censure di incompetenza, per priorità logica. Quanto alla Conferenza dei Sindaci, il suo intervento si sostanzia in un atto di indirizzo sulle caratteristiche del profilo dirigenziale, compatibile con l’art. 4 del T.U.P.I. e con la ripartizione dei compiti attuativi fissata dall’art. 107 del T.U.E.L.. Quanto al Segretario comunale, la determina di indizione è attribuibile al dirigente del settore, incarico conferito a tempo determinato con decreto sindacale, e trova ancoraggio nell’art. 97, co. 4, lett. d), del T.U.E.L., oltre che nella disciplina regolamentare comunale sull’incarico ad interim.

Nel merito delle clausole escludenti, il Tribunale osserva che l’art. 2, co. 7, del D.P.R. n. 487/1994 è richiamato dall’art. 70, co. 13, del T.U.P.I. e si applica per le parti non incompatibili con gli artt. 35 e 36, circostanza che lo sottrae alle censure sulla riserva di legge relativa. La preclusione trova copertura nell’art. 2 del D.P.R. n. 3/1957, che ricomprende ogni forma di cessazione unilaterale del rapporto, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 2448 del 2022).

Il favor partecipationis non muta l’esito: norma generale, non abroga le previsioni speciali ostative, e opera solo a fronte di clausole dubbie, non dinanzi a una lex specialis chiara (Cons. Stato n. 82 del 2005; TAR Lazio n. 3141 del 2019). La mera riproduzione nel bando di una prescrizione regolamentare di fonte legislativa esclude la configurabilità di una ritorsione e l’accesso alle tutele del d.lgs. n. 24/2023.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: il licenziamento disciplinare si sovrappone alle ipotesi di giusta causa e giustificato motivo soggettivo (Cass. n. 6889 del 2002) e il bilanciamento con l’art. 51 Cost. è assicurato (Corte cost. n. 329 del 2007). I profili di proporzionalità non rilevano nel caso concreto, essendo l’amministrazione procedente la stessa che ha licenziato. Nessuna sospensione del giudizio per la pendenza della causa sul licenziamento.

Quanto ai requisiti specifici, la scelta della classe LM-87 e dell’iscrizione all’albo rientra nella discrezionalità dell’ente e non è illogica: la legge regionale n. 12/2006 fissa requisiti minimi e non impedisce la specificazione del titolo; le mansioni del direttore sociale si sovrappongono a quelle dell’art. 21 del D.P.R. n. 328/2021. Respinto il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per difetto di utilità, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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