Valutazioni di avanzamento dei militari e sindacato sul merito tecnico-discrezionale (Cons. Stato n. 7653 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di avanzamento degli ufficiali costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di una patente e ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio adottato rispetto alle posizioni degli scrutinandi. L’attribuzione dei punteggi in centesimi, anziché in trentesimi, e la concentrazione degli stessi in una ristretta forbice non dimostrano di per sé predeterminazione o inversione procedimentale. Le procedure di avanzamento sono autonome l’una dall’altra, cosicché il punteggio riportato in una precedente tornata non vincola la commissione successiva né cristallizza la posizione dell’ufficiale. Nel giudizio di appello amministrativo, configurato come revisio prioris instantiae, la censura che non indichi elementi specifici di erroneità della decisione impugnata è inammissibile per genericità.
Il Fatto
Un ufficiale dei Carabinieri impugna la sentenza con cui il TAR Lazio ha respinto i ricorsi avverso la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2006. La vicenda ha già conosciuto una prima fase: il Consiglio di Stato, con precedente pronuncia, aveva annullato la decisione di primo grado e rinviato gli atti al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., per violazione del diritto di difesa, essendo stati posti a fondamento della decisione documenti acquisiti dopo il passaggio in decisione.
Riassunto il giudizio, il Tribunale ha nuovamente respinto l’impugnativa e compensato le spese. L’interessato propone appello deducendo la motivazione apparente della sentenza, la violazione dell’art. 3 cod. proc. amm. e dell’art. 112 cod. proc. civ., e chiedendo una consulenza tecnica matematica per verificare la probabilità delle anomalie denunciate.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Muovendo dal principio di sinteticità di cui all’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. e dalla configurazione dell’appello come revisio prioris instantiae — richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 2797 del 2014, Cons. Stato, sez. V, n. 503 del 2024 e sez. II, n. 2770 del 2024 — il Collegio rileva che l’appello non indica elementi specifici idonei a dimostrare l’erroneità della decisione impugnata.
Quanto ai punteggi in centesimi, la Sezione richiama il proprio orientamento secondo cui il frazionamento al centesimo serve a premiare le differenze che emergono complessivamente dal profilo dell’ufficiale (Cons. Stato, sez. II, n. 1648 del 2023). La concentrazione dei voti in una forbice ristretta non è sintomo di illegittimità, risultando dagli atti che la commissione ha valutato ciascuno scrutinato sulla base della documentazione caratteristica e matricolare.
Sulla dedotta inversione procedimentale e sui gruppi omogenei in graduatoria, il Collegio richiama le pronunce relative alle procedure degli anni 2003 e 2004, nelle quali analoghe censure, pur supportate da perizia matematica, sono state disattese: gli elementi evidenziati trovano ragionevole spiegazione nelle metodiche di lavoro della commissione e nella peculiarità di un giudizio su numerosi ufficiali di ottimo profilo (Cons. Stato, sez. IV, n. 1901 del 2009; sez. IV, n. 4766 del 2011), non essendo le mere presunzioni dimostrative di illegittimità.
Quanto al raffronto con i punteggi delle precedenti procedure, la Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 1060 c.o.m., le procedure di avanzamento sono autonome e i giudizi possono fisiologicamente variare nel tempo, senza che la precedente valutazione assuma rilevanza in quella successiva (Cons. Stato, sez. II, n. 3716 del 2023 e n. 4293 del 2025). Infine, sul merito valutativo, il sindacato è ammesso solo per eccesso di potere in senso relativo, cioè per patente discrasia del metro di giudizio (Cons. Stato, sez. II, n. 9819 del 2024); nella specie il TAR ha escluso valutazioni macroscopicamente incoerenti e l’appellante invoca un diverso apprezzamento senza dimostrarne l’irrazionalità. La soccombenza comporta la condanna alle spese del grado.
Nota della Redazione
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