Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 2206 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, fatta valere dalla stessa parte ricorrente, integra il presupposto per la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che il ricorrente abbia allegato e dimostrato il conseguimento, anche parziale, del bene della vita richiesto, così da poter ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. In difetto di tale dimostrazione il giudice non dichiara la cessazione, ma si limita a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti da esso dipendenti.
Il Fatto
La società ricorrente, una casa di cura privata accreditata, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante le regole di gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, dolendosi in particolare delle disposizioni sui tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e sui 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza. Con successivi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione ai contratti provvisorio e integrativo conclusi con l’ATS della Città Metropolitana di Milano, ai relativi provvedimenti di approvazione e ad alcune note dell’ATS, deducendone l’illegittimità in via derivata e in via autonoma.
Costituitasi in giudizio Regione Lombardia per resistere, la causa è stata trattenuta in decisione. In vista dell’udienza la ricorrente ha però depositato istanza di improcedibilità, rappresentando la cessazione della materia del contendere quanto ai 108 DRG e la sopravvenuta carenza di interesse quanto agli obblighi sui tempi di attesa, con riflesso sui restanti motivi dipendenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza e si sofferma sulla distinzione tra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere. La prima trova fondamento nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e ricorre quando viene meno l’interesse alla pronuncia di merito.
Quanto alla cessazione, il Tribunale ne esclude i presupposti: la ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca dunque il materiale per ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali, che costituisce il requisito per la declaratoria di cessazione.
La conseguenza processuale è quindi la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, sia pure per sopravvenuta carenza di interesse. La stessa istanza della parte, che ha rappresentato il venire meno dell’interesse alla decisione, è posta a base della statuizione.
L’evoluzione della vicenda contenziosa giustifica infine la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.