Avviamento a selezione del collocamento e giurisdizione del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 363 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative alle procedure di avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, disciplinate dall’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Tali procedure hanno natura non concorsuale, perché la selezione avviene mediante chiamata su base numerica secondo l’ordine delle graduatorie formate dai Centri per l’Impiego e non all’esito di valutazioni comparative. L’eventuale previsione di prove di idoneità attitudinali non muta la natura del giudizio, che resta esclusivamente idoneativo e non comparativo. Le relative controversie esulano pertanto dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e hanno ad oggetto il diritto soggettivo all’assunzione, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente partecipava a un avviso indetto da un Comune abruzzese per l’avviamento a selezione di un operatore giardiniere, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987 e di una deliberazione della Giunta regionale. Nelle more della pubblicazione della graduatoria, il Centro per l’Impiego competente revocava la Dichiarazione di Immediata Disponibilità per asserita carenza dei requisiti reddituali. La graduatoria veniva pubblicata senza alcun candidato e, su richiesta del Comune, il Centro per l’Impiego di Chieti confermava l’esclusione della ricorrente con atto del 5 luglio 2021.
La ricorrente impugnava l’esclusione davanti al TAR, deducendo la violazione della disciplina sullo stato di disoccupazione e lamentando l’illegittimo accertamento dei presupposti reddituali. Il Collegio rilevava d’ufficio un possibile profilo di difetto di giurisdizione, assegnava alle parti un termine per memorie e tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento prevalente e consolidato secondo cui le procedure di avviamento a selezione disciplinate dall’art. 16 della legge n. 56/1987 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La ragione risiede nella loro natura non concorsuale: la selezione avviene su base numerica, secondo l’ordine risultante dalle graduatorie dei Centri per l’Impiego, e non all’esito di valutazioni comparative.
Il Collegio precisa che, anche ove l’avviso preveda prove di idoneità attitudinali, il giudizio della commissione conserva natura esclusivamente idoneativa e non comparativa. Da ciò deriva l’estraneità di tali procedure alle controversie concorsuali attribuite dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 alla giurisdizione amministrativa.
La controversia ha ad oggetto il diritto soggettivo all’avviamento e, quindi, il diritto soggettivo all’assunzione. Il Collegio richiama sul punto numerose pronunce di merito amministrativo e, in particolare, le Sezioni Unite civili n. 14432 del 2017 e n. 4229 del 2017, oltre al Cons. Stato n. 6906 del 2019 e n. 192 del 2019.
Quanto alle pronunce invocate dalla ricorrente, il Collegio ne rileva l’improprio utilizzo: la Cass. sez. lavoro n. 11906 del 2017 afferma in realtà la giurisdizione del giudice ordinario, mentre il Cons. Stato n. 4285 del 2007 risulta superato dalla giurisprudenza successiva, che individua la giurisdizione secondo il criterio del petitum sostanziale, cioè della intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta.
Il Tribunale dichiara pertanto il difetto di giurisdizione e indica il Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono compensate tra le parti costituite, in ragione della sollevazione officiosa della questione.
Nota della Redazione
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