Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale sull’interdittiva antimafia (TAR Lombardia n. 372 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento interdittivo antimafia, che sostituisce quello originariamente impugnato, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia in rito non preclude al Collegio una sommaria delibazione del merito al limitato fine della regolazione delle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il giudizio prognostico di infiltrazione mafiosa si fonda su un quadro circostanziato di elementi indiziari valutati secondo il paradigma del “più probabile che non”. L’iscrizione del provvedimento interdittivo nel Casellario informatico degli operatori economici costituisce atto vincolato e non autonomamente sindacabile quanto alla relativa annotazione.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lombardia l’informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Lecco il 2 novembre 2021, con la quale si riteneva sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa, in ragione delle frequentazioni e dei rapporti economici dell’amministratrice unica e della sorella con soggetti legati alla criminalità organizzata. Unitamente al provvedimento interdittivo era impugnata la nota ANAC di annotazione nel Casellario informatico.

Nelle more del giudizio la società presentava istanza di riesame alla Prefettura e domanda di controllo giudiziario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011, accolta dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano. Il riesame si concludeva il 17 aprile 2023 con la conferma del provvedimento interdittivo, autonomamente impugnato con separato ricorso. Da qui la questione sull’interesse alla decisione del ricorso originario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il provvedimento del 17 aprile 2023, adottato all’esito del riesame ex art. 89 bis del d.lgs. n. 159/2011, sostituisce la comunicazione antimafia interdittiva del 2 novembre 2021 oggetto del ricorso. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse alla decisione e la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La pronuncia in rito non impedisce tuttavia una sommaria delibazione del merito al limitato fine della regolazione delle spese. Il Collegio richiama la costante giurisprudenza amministrativa sul criterio della soccombenza virtuale, citando Consiglio di Stato, sez. VI, n. 400 del 2018, sez. IV, n. 492 del 2017, sez. V, n. 2684 del 2013 e sez. III, n. 15 del 2013.

Nel merito, dall’esame del provvedimento impugnato emerge un quadro circostanziato di elementi indiziari idonei a sostenere, secondo il paradigma del “più probabile che non”, il giudizio prognostico di infiltrazione mafiosa. Rilevano i rapporti di frequentazione e le cointeressenze economiche tra le socie e soggetti apicali della criminalità organizzata, documentati in atti di indagine e processuali. Il Collegio valorizza altresì il decreto della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, che ha disposto il controllo giudiziario ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011 condividendo le valutazioni prefettizie sulla gravità dei collegamenti emersi.

Quanto all’annotazione ANAC, il Collegio osserva che l’iscrizione nel Casellario informatico degli operatori economici costituisce atto vincolato e ne conferma la legittimità. Su queste basi la società ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *