Avviso orale e dedizione: sufficienti indizi e condotte reiterate (TAR Calabria n. 2190 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale adottato ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 ha finalità preventiva e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né la configurabilità dei fatti come reato, potendo il giudizio di pericolosità fondarsi su elementi di valenza indiziaria. Il requisito della dedizione, richiesto dall’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, è integrato da condotte ripetute e differenziate, anche se risalenti nel tempo, valutate unitamente a fatti successivi. La legittimità del provvedimento si verifica ora per allora, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e alla sufficienza della motivazione e dell’istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Cosenza ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fonda sull’esistenza di precedenti penali e di polizia per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, da cui l’Amministrazione desume la qualità di persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Il ricorrente deduce la violazione di legge, sostenendo che il provvedimento si baserebbe su un unico procedimento penale e che l’ipotesi accusatoria non consentirebbe di ascriverlo alle categorie dell’art. 1. Lamenta inoltre eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, rilevando l’assenza del requisito della dedizione e l’intempestività della misura rispetto a condotte risalenti. L’Amministrazione si costituisce e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro connessione logico-giuridica. Quanto all’ascrivibilità tra i destinatari della misura, non rileva l’assenza di condanne o di misure di prevenzione: l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ha finalità preventiva e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi di valenza indiziaria e su meri sospetti. Le ipotesi delittuose contestate rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, consentono l’adozione della misura.
Nemmeno manca il requisito della dedizione. Dalla documentazione istruttoria emerge che il provvedimento non si fonda su un unico procedimento penale, ma anche su una successiva denuncia della stessa persona offesa, da cui è derivato un secondo procedimento. Il Collegio precisa che, anche considerando il solo primo procedimento, il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi è stato commesso con condotte ripetute e differenziate, sufficienti a integrare il presupposto.
Per le stesse ragioni è infondata la censura di inattualità e intempestività: il Questore ha esaminato non solo i fatti del primo procedimento, ma anche quelli successivi riferiti nella denuncia posteriore. Quanto all’archiviazione del primo procedimento, depositata in giudizio, il Collegio ne esclude la rilevanza: essa non incide sulle diverse accuse oggetto della denuncia successiva, sussiste l’autonomia della valutazione dell’Autorità di p.s. rispetto agli accertamenti penali e la legittimità va verificata ora per allora.
Il Collegio sottolinea che l’avviso orale, tra le misure del codice antimafia, esprime più delle altre il carattere preventivo e cautelare, avvisando il destinatario dell’esistenza di indizi a suo carico e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, con effetti meno impattanti. In materia l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, con sindacato del giudice limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà e al controllo di adeguatezza della motivazione e dell’istruttoria, richiamando TAR Calabria, sez. I, n. 704 del 2025, id. n. 71 del 2024 e Cons. Stato, sez. III, n. 1422. Nel caso concreto le valutazioni resistono alle censure: i presupposti risultano integrati e la motivazione, pur sintetica, esprime le ragioni sottese. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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