Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione resistente (TAR Sicilia n. 3460 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il creditore assolve all’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto, costituito dal titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, nonché l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Sull’amministrazione resistente incombe invece, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa, e segnatamente l’esatto e integrale adempimento. Il giudice accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione del giudicato, nominando il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa in presenza di vincoli normativi e di bilancio e quando il titolo riconosca già gli interessi legali.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1598/2024, ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di € 499.136,00 in favore del Comune ricorrente, oltre interessi legali dalla domanda e spese di lite. Il titolo è stato notificato, ma l’amministrazione non vi ha dato spontanea esecuzione, salvo che per le spese legali.
Il Comune ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta, la condanna alle spese e l’applicazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza contestare nel merito l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, alla camera di consiglio del 21 ottobre 2025, era emersa la mancata produzione dell’attestazione di passaggio in giudicato del titolo. Su richiesta del difensore del ricorrente la trattazione è stata rinviata, consentendo il deposito della documentazione mancante.
Nel merito il ricorso è fondato. Sussistono tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e definitivo, come da attestazioni in atti, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Non risulta, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte del Ministero.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Collegio applica l’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Il Comune ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.; incombeva quindi sull’amministrazione provare l’estinzione del diritto, onere rimasto inadempiuto.
Il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni.
Il Collegio esclude invece la penalità di mora. Pesano le specifiche difficoltà dell’adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, richiamando sul punto TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024. Il titolo riconosce del resto già gli interessi legali dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00, oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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